Credito del professionista socio di associazione e privilegio ex art. 2751-bis (Cass. civ. Sez. III n. 176 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti stessi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento amministrativo e non giurisdizionale. Ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito e il privilegio che lo assiste. Il giudice d’appello che, dopo aver confermato l’accertamento del credito in capo al professionista che ha agito in proprio, neghi il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. sul presupposto che la prestazione sia riconducibile all’associazione professionale di cui il ricorrente è socio, incorre in una statuizione logicamente contraddittoria, poiché il credito non può appartenere contemporaneamente all’attore e ad un soggetto estraneo al giudizio.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo in continuità d’impresa, il credito per prestazioni professionali vantato da un dottore commercialista veniva riconosciuto in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e con contestazione della sua natura privilegiata. Il professionista, socio di uno studio associato ma agente in proprio, contestava la collocazione del credito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo l’accertamento del credito e del suo rango.
Il Tribunale accolse le domande accertando il credito nella misura richiesta e dichiarandone la natura privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c.. La Corte d’appello, in parziale riforma, confermò il quantum ma negò il privilegio, ritenendo che il credito fosse riconducibile all’associazione professionale di cui il ricorrente era socio. Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Va anzitutto premesso che l’azione proposta in proprio dal professionista è ammissibile. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, per le peculiarità della procedura, produce un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non un giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango degli stessi, né sugli altri diritti coinvolti: l’accertamento sottostante è di carattere amministrativo e volto solo al calcolo delle maggioranze. Da ciò la possibilità di far accertare in via ordinaria il proprio credito e il relativo privilegio, come affermato da Cass. n. 26560/2024.
Sono disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società, risultando le doglianze adeguatamente specifiche e rispettose dei dettami dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., con richiamo a Cass., Sez. Un., n. 23745/2020 e Cass. n. 640/2019.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte territoriale, dopo aver ribadito la sussistenza del credito nei termini quantificati dal primo giudice, ha affermato che lo stesso sarebbe riconducibile all’associazione professionale, escludendo così il privilegio per difetto dell’elemento della personalità esclusiva della prestazione.
Tale statuizione è un ossimoro. Se il credito è del professionista, non può essere dell’associazione, se non in via indiretta e su un piano estraneo al giudizio. Poiché il ricorrente ha agito in proprio, affermare che il credito è riferibile all’associazione equivale a dire che egli non ne è titolare, con la conseguenza che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata nel merito perché proposta da soggetto non titolare del credito, secondo Cass., Sez. Un., n. 2951/2016. La decisione è dunque inconcepibile già sul piano astratto, perché l’accertamento del credito in capo all’attore originario non può condurre all’affermazione della titolarità in capo a un soggetto estraneo al giudizio.
Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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