Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per omesso esame di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 1388 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, quando la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. In caso di doppia conforme, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La motivazione succinta ma non apparente è idonea a sorreggere la decisione. È inammissibile la censura che si sostanzi in una richiesta di diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

Il Fatto

Il controricorrente ha convenuto in giudizio il ricorrente davanti al Tribunale di Trapani, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva di un terreno e la condanna al rilascio per illegittima occupazione. Il ricorrente ha proposto domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione.

Con sentenza n. 642/2014 il Tribunale ha accolto la domanda attorea, dichiarato la nullità dell’atto di donazione e rigettato la riconvenzionale. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1856/2019, ha confermato la decisione, riformando solo la statuizione sulle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte li dichiara inammissibili: ricorre l’ipotesi della doppia conforme, poiché la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023), secondo cui, nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Tale indicazione manca nei motivi del ricorrente.

La censura di apparenza della motivazione, formulata con il secondo e il terzo motivo, è dichiarata infondata. La Corte d’appello ha argomentato il rigetto indicando le deposizioni testimoniali dalle quali ha tratto la prova del possesso ultraventennale, con motivazione succinta ma non apparente, in linea con le Sezioni Unite n. 8038/2018.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte esclude che l’affermazione sulla difficoltà di ricostruzione dei fatti, resa in sede di provvedimento sulle spese, si ponga in contrasto irriducibile con l’accertata prova del possesso.

Infine, la censura di violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 832, 1158, 1140 e 2697 cod. civ. è inammissibile, sostanziandosi in una richiesta di diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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