Querela di falso, autosufficienza del ricorso e inammissibilità (Cass. civ. Sez. III n. 178 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di riportare il contenuto della decisione impugnata, argomentando come se la Corte ne conoscesse già le ragioni, è inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 3, n. 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). La qualificazione della falsità documentale come materiale o ideologica, e la relativa ripartizione dell’onere della prova, appartengono all’accertamento del giudice del merito, censurabile solo per vizio di sussunzione. La statuizione del giudice di merito sulla compensazione delle spese di uno o più gradi del giudizio non è di regola censurabile in sede di legittimità, non venendo in rilievo la violazione della regola della soccombenza.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio d’appello pendente dinanzi alla Corte d’appello di Messina, Sezione Lavoro, un ex dipendente di una società chiese ed ottenne la sospensione del processo per proporre querela di falso su una quietanza di pagamento a lui riferita, oggetto di consulenza grafologica in primo grado. Il lavoratore convenne quindi in giudizio la società dinanzi al Tribunale di Messina, evocando anche il Procuratore della Repubblica.
Costituitasi la società, il Tribunale rigettò la querela con sentenza. Il lavoratore propose appello e la Corte messinese, in contraddittorio con il titolare della ditta individuale subentrata alla società, accolse il gravame, dichiarò la falsità materiale della quietanza e ne ordinò la cancellazione delle interpolazioni, regolando le spese. Il titolare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato palesemente inammissibile sotto molteplici profili. Anzitutto esso difetta di autosufficienza: il ricorrente omette del tutto di riportare il contenuto della decisione impugnata, discutendo delle doglianze come se la Corte dovesse già conoscere le ragioni della sentenza d’appello e argomentando su temi astratti. Non consente così di apprezzare la potenziale decisività dei motivi già dalla lettura del ricorso.
Sebbene il superiore vizio abbia carattere assorbente, la Corte rileva che il ricorrente, con il primo e il secondo motivo, non ha colto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Il giudice d’appello, individuato il perimetro della querela nella manipolazione della quietanza da parte di un autore del falso, ha escluso che il documento fosse stato vergato da un unico soggetto e ha qualificato la fattispecie come falso materiale. Ha poi ritenuto che il querelante avesse assolto il proprio onere probatorio, dando dimostrazione della contraffazione mediante la consulenza già espletata nel giudizio lavoristico, mentre il ricorrente non aveva dimostrato che la contraffazione fosse stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, donde l’inutilità di ogni ulteriore approfondimento peritale.
Il ricorrente omette di confrontarsi con tali argomenti, insistendo sulla pretesa natura di falso ideologico senza individuare l’errore del giudice d’appello, e incentra le doglianze sul ruolo decisivo attribuito alla consulenza di parte prodotta in appello. Tale questione è però valorizzata dalla Corte territoriale solo ad abundantiam, traendone argomenti aggiuntivi a conferma del proprio convincimento, non attinti dalle censure.
Entrambi i motivi mirano comunque a rimettere in gioco l’accertamento sulla natura materiale della falsità, riservato al giudice del merito, salvo il profilo del vizio di sussunzione, non evincibile dai motivi. Il terzo motivo è un “non motivo”: ove i primi due fossero fondati, il capo sulle spese sarebbe travolto per l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c.; inoltre la scelta di compensare o non compensare le spese di merito non è di regola censurabile, richiamandosi Cass. n. 24502/2017.
Il ricorso è quindi inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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