Inammissibili i motivi che chiedono un diverso apprezzamento delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 201 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto, censurabile solo nei limiti del difetto di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che è inammissibile il motivo che solleciti una nuova rivalutazione delle risultanze probatorie. Parimenti inammissibile è la censura sulla qualificazione dell’azione, quando il giudice del merito abbia correttamente ricondotto la domanda allo schema dell’ingiustificato arricchimento e il profilo dell’indebito oggettivo risulti precluso dal giudicato formatosi sulla originaria prospettazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale di Torino per ottenere la retrocessione di un immobile che assumeva fittiziamente intestato alla propria convivente e, in via subordinata, la condanna di questa al pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale rigettò la domanda principale per difetto di prova dell’interposizione e accolse solo in minima parte quella di ingiustificato arricchimento.
Proposto appello limitatamente alla misura dell’indennizzo, la Corte d’appello di Torino accolse parzialmente l’impugnazione, riconoscendo all’appellante un importo ulteriore per le spese effettivamente sostenute. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la controparte è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la documentazione versata in atti, in particolare messaggi di posta elettronica e messaggi WhatsApp provenienti dalla controparte, integrasse un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: il giudice dell’impugnazione, attribuita correttamente valenza probatoria a quella messaggistica, aveva qualificato le affermazioni come dirette a una transazione non perfezionata, escludendo il riconoscimento di debito.
La Cassazione ha ribadito che tale valutazione costituisce accertamento di fatto, fondato su esame completo della documentazione e sorretto da motivazione coerente e logica, non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo, in realtà, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
Sul punto il Collegio ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 23940 del 12/10/2017: la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non è deducibile come vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, ma solo come difetto di motivazione, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti. Nella stessa direzione, Cass. n. 24434 del 30/11/2016 e Cass. n. 15276 del 01/06/2021 escludono che la contestazione del convincimento del giudice di merito, formatosi ex art. 116 cod. proc. civ., possa tradursi in una nuova rivalutazione dei fatti.
Con il secondo motivo il ricorrente ha chiesto la qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e l’accoglimento della domanda di restituzione. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte territoriale aveva correttamente qualificato la domanda come di ingiustificato arricchimento, prospettazione peraltro fatta propria dal ricorrente sin dal primo grado, senza alcun riferimento all’indebito oggettivo.
Il profilo dell’indebito oggettivo risulta inoltre precluso dal giudicato, poiché l’originaria qualificazione non è mai stata contestata e la domanda subordinata è stata reiterata in appello. La Corte ha ricordato che l’azione di arricchimento senza causa è complementare e residuale, esercitabile solo in mancanza di un titolo specifico, mentre la ripetizione d’indebito presuppone l’esistenza di un pagamento non dovuto, elemento carente nella specie. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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