Nella revocatoria, per gli atti anteriori al sorgere del credito, occorre il dolo specifico del debitore e la conoscenza del terzo, secondo le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. 3 n. 16409 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito ed è compiuto a titolo oneroso, la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901, primo comma, cod. civ. non è integrata dalla mera consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma richiede che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva (c.d. dolo specifico). In caso di atto a titolo oneroso, è altresì necessario che il terzo sia a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (c.d. partecipatio fraudis), dovendosi valutare l’intera operazione economico-giuridica, inclusi gli accordi di separazione consensuale.
Il Fatto
Una banca e la sua controllante, in seguito al commissariamento di un istituto di credito, agivano in giudizio con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un ex amministratore della banca e della sua coniuge, per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di attribuzione di beni immobili, contenuto in un accordo di separazione consensuale omologato, nonché del vincolo di destinazione apposto sugli stessi. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda; la Corte d’appello, in riforma, dichiarava l’inefficacia degli atti per entrambe le ragioni di credito. Avverso tale sentenza gli originari convenuti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in materia di elemento soggettivo dell’actio pauliana.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 1898 del 2025, ha escluso la fondatezza del motivo con cui i ricorrenti sostenevano la sufficienza del dolo generico per gli atti anteriori al sorgere del credito. La Corte ha ribadito che, per tali atti, è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro, nonché, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo di tale specifico intento. Nella specie, la Corte d’appello aveva correttamente desunto la sussistenza di tali elementi da plurimi indizi, quali la conoscenza delle ispezioni, il breve lasso temporale tra il commissariamento e la separazione, e la particolare conformazione degli accordi che dismettevano l’intero patrimonio del debitore.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che censurava il ragionamento presuntivo, in quanto la critica non riguardava la violazione dei paradigmi di cui all’art. 2729 c.c., ma mirava ad una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, preclusa in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c., non vertendosi in una ipotesi di utilizzo di fatti erroneamente ritenuti notori, ma di una valutazione degli elementi indiziari consentita dall’art. 116 c.p.c.
Quanto alla domanda di inefficacia del vincolo di destinazione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo proposto, condividendo l’interpretazione della Corte d’appello che aveva considerato tale domanda come mera estrinsecazione di quella, più ampia, volta ad ottenere ogni statuizione utile, e quindi non nuova ex art. 183 c.p.c. La precisazione della domanda è ammissibile se concerne la medesima vicenda sostanziale. Infine, è stata confermata la regola per cui, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base del credito per cui si agisce, e non del valore dei beni alienati.
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Nota della Redazione
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