Revocazione ex art. 391-bis: errore percettivo solo se decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 12851 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., è ammessa soltanto quando la pronuncia revocanda sia incorsa in un errore di percezione dei fatti di causa, consistente nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, senza che il fatto abbia costituito terreno di discussione tra le parti. L’errore deve presentare i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche, e deve essere essenziale e decisivo, nel senso che la decisione avrebbe avuto contenuto diverso se l’errore fosse mancato. Restano estranei al rimedio revocatorio l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione, in ragione della scelta legislativa di assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici.
Il Fatto
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio una società e un soggetto per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione, su un fondo di loro proprietà, di opere di miglioria fondiaria difformi dal contratto. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti a un risarcimento di importo rilevante; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rideterminato le somme dovute.
Avverso la sentenza d’appello i ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione, rigettato nel 2023 dalla Seconda Sezione civile, che aveva pure compensato le spese. Con il nuovo ricorso i ricorrenti hanno chiesto la revocazione di quella pronuncia, denunciando tre profili di errore di percezione in materia di consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la cornice del rimedio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, che ha ribadito come l’errore revocatorio debba consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa, non possa concernere l’attività interpretativa e valutativa, debba essere evidente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto con gli atti, e debba essere decisivo. Non costituiscono vizi revocatori né l’errore di diritto né l’errore di giudizio, in linea con la necessità di garantire la stabilità del diritto e l’ordinata amministrazione della giustizia, esigenze già valorizzate dalla giurisprudenza europea e costituzionale.
Sul primo motivo, relativo alla nomina dei consulenti di parte, la Corte rileva che la sentenza revocanda aveva esattamente percepito la sostituzione dei tecnici già nominati, intervenuta prima della scadenza del termine assegnato per le osservazioni. La doglianza dei ricorrenti investe piuttosto l’interpretazione dell’art. 201 cod. proc. civ., e cioè un profilo valutativo estraneo al perimetro revocatorio.
La Corte aggiunge che l’eventuale errore sarebbe comunque privo del carattere della essenzialità: la sentenza revocanda, richiamando il regime dell’art. 195 cod. proc. civ. antecedente alla modifica del 2009, ha escluso in radice che la parte avesse diritto di formulare osservazioni sulla bozza della consulenza e che la loro mancata allegazione ne comportasse la nullità.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte esclude ogni errore di percezione. L’espressione “allo scadere del termine”, riferita alle osservazioni dei consulenti di parte, non significa che il termine fosse scaduto e non ha determinato alcuna pronuncia. Anche sull’eccezione di tardività della nullità della consulenza la sentenza ha richiamato la preclusione dell’art. 157 cod. proc. civ., rilevando che l’inciso sull’insussistenza di nullità assorbe ogni questione sui tempi dell’eccezione.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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