Garanzia per vizi: onere probatorio, omesso esame e riconoscimento tacito del vizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17048 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l’onere di provare l’esistenza dei vizi allegati grava sul compratore, secondo i principi generali di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.. Il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è configurabile con riguardo alla diversa valutazione del materiale istruttorio o degli elementi probatori, né quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, che esonera il compratore dalla denunzia ai sensi dell’art. 1495, comma 2, c.c., può avvenire anche tacitamente, mediante atti incompatibili con la volontà di respingere la pretesa, come l’impegno riparatore o sostitutivo; tale riconoscimento interrompe la prescrizione annuale della garanzia ex art. 2944 c.c..
Il Fatto
A seguito dell’acquisto di un termo-camino, l’acquirente veniva raggiunto da un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo. Proposta opposizione, l’acquirente chiamava in causa il venditore, deducendo vizi di funzionamento del bene e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, mentre il Tribunale, in riforma della sentenza, risolveva il contratto per la sussistenza di vizi, condannando il venditore al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, qualificato il controricorso come adesivo rispetto al ricorso principale, ha esaminato i motivi proposti. Quanto al primo motivo, riguardante la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha precisato che, conformemente al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 11748 del 2019, spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi che allega. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva ritenuto tale prova raggiunta sulla base delle emergenze istruttorie, sicché la censura non coglieva la reale ratio decidendi.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sostituzione del termo-camino difettoso con altro apparecchio anch’esso non funzionante. Al riguardo, la Corte ha ricordato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene a un fatto storico decisivo e non alla diversa lettura del compendio probatorio, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La doglianza, pertanto, sollecitava una non consentita rivisitazione del merito.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 1495 c.c. in relazione alla decadenza e alla prescrizione dell’azione di garanzia. La Corte ha escluso la fondatezza del motivo, in quanto il giudice di merito aveva accertato il riconoscimento tacito dei vizi da parte del venditore, avvenuto per facta concludentia attraverso l’intervento di sostituzione della pompa idraulica. Tale riconoscimento, ai sensi dell’art. 2944 c.c., rende superflua la denunzia e interrompe la prescrizione annuale.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma della decisione impugnata e applicazione delle conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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