Trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato richiede fonte collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 408 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, terzo periodo, e dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. La regola non riguarda solo la retribuzione in senso stretto, ma più in generale il trattamento economico, nel quale rientra anche l’indennità con funzione di rimborso forfettario delle spese sostenute per prestare servizio in luogo distante dalla sede abituale. Ne consegue che il diritto a tale emolumento non può fondarsi su atti amministrativi unilaterali o su una prassi applicativa del datore di lavoro pubblico, ma deve trovare la propria fonte in una valida previsione della contrattazione collettiva, nazionale o integrativa, nei limiti delle deleghe e delle risorse da questa stabilite. Il giudice di merito che riconosca il diritto valorizzando circolari e comportamenti unilaterali incorre in errore di diritto, dovendo invece verificare l’eventuale fondamento contrattuale della pretesa.

Il Fatto

I controricorrenti, infermieri in servizio di ruolo presso presidi ospedalieri siciliani, erano stati assegnati su loro domanda alla rete territoriale del Servizio Urgenza Emergenza 118 e comandati a operare in postazioni distanti dalla sede abituale. Il rimborso chilometrico era stato loro corrisposto spontaneamente dall’azienda sanitaria, ma solo fino al 2006.

I lavoratori adirono il giudice del lavoro per ottenere il pagamento del rimborso in rapporto alla distanza tra sede abituale e postazione assegnata. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento, accertò il diritto al rimborso per i periodi dedotti in ricorso. Contro tale sentenza l’azienda sanitaria provinciale propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la ricorrente qualifica come vizio di omissione quella che è una critica al giudizio espresso dal giudice d’appello sui fatti: il fulcro della censura non è la circostanza della volontaria adesione degli infermieri al servizio, ma il regime contrattuale del trattamento economico e la spettanza del rimborso.

Il secondo motivo è accolto nei limiti e nei termini precisati. La Corte muove dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio. Richiama altresì l’art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, che delimita gli spazi della contrattazione integrativa e sanziona con la nullità le clausole stipulate in violazione dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale o dalla legge.

La Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto valorizzando una prassi applicativa delle aziende sanitarie siciliane e le circolari assessoriali, qualificando l’emolumento come rimborso spese di natura indennitaria e non retributiva. Per la Suprema Corte il ragionamento è erroneo: la regola della fonte negoziale collettiva non concerne solo la retribuzione, ma ogni componente del trattamento economico, compresa l’indennità di missione. Disposizioni e comportamenti unilaterali del datore di lavoro pubblico non possono costituirne il fondamento.

La Corte osserva tuttavia che i giudici d’appello avevano richiamato, nel riportare il contenuto delle circolari, anche accordi sindacali integrativi sottostanti ad alcuni di quegli atti, e che il CCNL del comparto sanità del 7.04.1999 delegava alla contrattazione integrativa la disciplina dei sistemi di incentivazione del personale. Il cenno è giudicato insufficiente a sanare l’errore di diritto, ma impone la cassazione con rinvio, perché il giudice di merito accerti l’eventuale fondamento contrattuale della pretesa.

Il terzo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ., è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, fondata non su una singola circolare, e l’esegesi di atti privi di valore normativo resta irrilevante rispetto alla necessaria ricerca della fonte collettiva.

Nota della Redazione

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