Omessa compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione per occultamento doloso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1300 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla gestione separata dei liberi professionisti, la mera omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente la causa sospensiva della prescrizione di cui all’art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., non essendo configurabile una presunzione di occultamento doloso del debito. L’accertamento dell’elemento psicologico del dolo, quale condotta diretta a impedire la conoscenza del credito da parte dell’istituto previdenziale, costituisce un giudizio di merito, censurabile in Cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Inps impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo nei confronti del contribuente, relativo alla contribuzione dovuta alla gestione separata per l’anno 2007. L’Istituto sosteneva che l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente avesse determinato un occultamento doloso del debito, tale da sospendere il decorso del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 2, commi 6 e ss., legge n. 335/1995 e l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, in materia di prescrizione dei contributi previdenziali. Ha quindi osservato che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, che nella specie era il 18.6.2008, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con riferimento alla dedotta causa sospensiva, la Corte ha riaffermato il principio, già espresso in precedenti conformi quali le Cass. n. 37529/2021 e n. 7254/2021, nonché da ultimo nelle Cass. n. 16064/2025 e n. 15410/2025, secondo cui “non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 cod. civ.”. Siffatta omissione può infatti essere di natura colposa, frutto di incertezze e contrasti interpretativi in materia.

La Corte ha evidenziato che l’accertamento del dolo richiede una verifica in concreto, rimessa al giudice di merito, della consapevole volontà del contribuente di occultare il proprio debito per eludere i controlli dell’Istituto. Nel caso di specie, il contribuente aveva compilato i quadri RE e RN, dichiarando i redditi dell’attività professionale, sicché l’omissione del quadro RR non poteva ritenersi di per sé integrante l’elemento psicologico richiesto dalla norma.

Il motivo di ricorso è stato pertanto respinto, non avendo l’Istituto allegato circostanze di fatto idonee a infirmare l’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale circa l’insussistenza del dolo, limitandosi a sostenere una “presunzione di occultamento” che questa Corte esclude. Il primo atto interruttivo, costituito dall’avviso bonario di pagamento ricevuto il 3.7.2013, era infatti successivo alla scadenza del termine di prescrizione. Al rigetto non è conseguita condanna alle spese, essendo il contribuente rimasto intimato, mentre è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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