Diritti autodeterminati e titolo diverso: nessuna mutatio libelli (Cass. civ. Sez. II n. 407 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi relativi a diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con il diritto stesso e con il bene che ne forma oggetto, non con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento. Ne consegue che, in tali azioni, l’allegazione di un titolo diverso da quello originariamente dedotto non integra mutatio libelli, né viola il divieto dello ius novorum in appello. Il giudice può quindi accogliere il petitum in base a un titolo diverso da quello dedotto senza violare l’art. 112 cod. proc. civ., restando il petitum medesimo invariato.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato dall’Agenzia del Demanio un compendio immobiliare sul quale insisteva una cabina elettrica di proprietà della società distributrice, oltre a un palo in metallo. La cabina e il palo erano stati realizzati in forza di una concessione a costruire rilasciata nel 1983 per una durata determinata, poi prorogata.

Ritenendo che l’occupazione del suolo fosse ormai priva di titolo, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società davanti al Trib. Bologna, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la condanna allo spostamento della cabina e del palo, un’indennità per l’occupazione sine titulo e il risarcimento dei danni. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha proposto domande riconvenzionali. Il Tribunale ha accolto le domande dell’attore; la Corte d’Appello di Bologna ha invece rigettato queste ultime e ha dichiarato costituita, in forza del titolo convenzionale, la servitù di elettrodotto in favore della società. Da qui il ricorso per cassazione, resistito da controricorso con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura di error in procedendo: la Corte d’Appello avrebbe accolto l’appello su un titolo diverso da quello dedotto dalla società, violando l’art. 112 cod. proc. civ.. Il motivo è infondato.

La distinzione tra diritti eterodeterminati e diritti autodeterminati è approdo consolidato: per i secondi l’individuazione della domanda prescinde dal titolo d’acquisto allegato e riposa sulla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta. Nelle azioni relative a tali diritti l’allegazione dei fatti o degli atti costitutivi è un fatto secondario, dedotto in funzione probatoria del diritto vantato.

Da ciò deriva che non realizza mutatio libelli l’allegazione, nel corso del giudizio, di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a fondamento della domanda, quando le conclusioni restino cristallizzate nel medesimo petitum. Parimenti, il giudice può accogliere il petitum in base a un titolo diverso da quello dedotto, senza violare il principio della domanda. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, che ha fissato tali limiti proprio in funzione del divieto di mutatio libelli.

Quanto alla qualificazione della clausola contenuta nel rogito di acquisto, la Corte ribadisce che il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un contratto scritto cui abbia partecipato anche solo il proprietario del fondo servente, assumendo il proprietario del fondo dominante la posizione di terzo. Nel contratto a favore di terzo non sussistono limiti quantitativi o qualitativi alla prestazione, che può consistere anche nella costituzione di un diritto reale, purché corrisponda a un interesse, anche non patrimoniale, dello stipulante. Ricorrono, nella specie, i requisiti richiesti: forma scritta, vincolo reale a carico del fondo del promittente, manifestazione di volontà inequivocabile e determinazione del fondo dominante.

La critica del ricorrente investe, in realtà, gli esiti dell’interpretazione del contratto, tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata. Non basta prospettare una lettura diversa da quella accolta, se questa è una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Il terzo motivo è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi, superata dal riconoscimento della servitù convenzionale. Quanto al ricorso incidentale, è infondato il motivo sulla compensazione delle spese: il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la compensazione per reciproca soccombenza. I restanti motivi incidentali restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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