Licenziamento disciplinare e prove testimoniali: valutazione riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 506 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle deposizioni testimoniali e la ricostruzione del fatto contestato a fondamento del licenziamento disciplinare costituiscono accertamento riservato al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sulla motivazione nei limiti consentiti. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 4 e 5 c.p.c., quando la sentenza impugnata sia stata confermata in grado di appello con la c.d. doppia conforme. I vizi di insufficienza, erroneità o contraddittorietà della motivazione non sono più deducibili attraverso il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., espunti dalla novella. Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta accertata rientra nella valutazione di fatto demandata al giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società operante nel settore della grande distribuzione, era stato licenziato per ragioni disciplinari a seguito di un litigio con un altro dipendente all’interno dei locali del supermercato. Il lavoratore adiva il giudice del lavoro prospettando molteplici vizi del recesso e chiedendo la reintegrazione per insussistenza del fatto contestato; in via gradata domandava la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria per sproporzione della sanzione espulsiva.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello confermava la decisione, ricostruendo l’alterco come uno scontro fisico reciproco, proseguito negli spogliatoi, con esiti lesivi per l’altro dipendente e con turbativa del normale esercizio dell’attività aziendale. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, e la ritiene non sussistente e comunque non provata. Il controricorrente aveva depositato unicamente la comunicazione della cancelleria della Corte territoriale indirizzata al proprio difensore. In difetto di notificazione e di prova della comunicazione della sentenza integrale da parte della cancelleria al procuratore e difensore del reclamante, ai sensi dell’art. 1, co. 62, legge n. 92/2012, trova applicazione l’ordinario termine “lungo” di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. (art. 1, co. 64, legge n. 92/2012), nella specie rispettato: la sentenza territoriale era stata pubblicata il 30/11/2021 e il ricorso notificato l’11/05/2022.

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2104, 2105 e 2106 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 229 CCNL, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che egli lavorava esclusivamente di notte da tre anni e che il comportamento era stato unico e occasionale. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e parimenti inammissibile ai fini del vizio di omesso esame di fatto decisivo, in quanto precluso dalla doppia conforme.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava “omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione” su un punto decisivo, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale trascurato che l’alterco era iniziato a seguito di una provocazione dell’altro dipendente. La Corte rileva che i vizi di insufficienza, erroneità o contraddittorietà della motivazione sono stati espunti dalla novella dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. e che il motivo è comunque precluso dalla doppia conforme.

La Corte aggiunge che il motivo si fonda su una ricostruzione delle deposizioni testimoniali diversa da quella operata dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità in quanto relativa all’accertamento del fatto, come lo stesso ricorrente ammette laddove riconosce che l’errore sarebbe stato compiuto nel risolvere la quaestio facti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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