Prescrizione decennale per differenze di indennità di mobilità non liquidate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10994 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ratei di prestazioni previdenziali non posti in riscossione, l’applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. è preclusa dal difetto del presupposto implicito della liquidità ed esigibilità del credito. La verifica del termine prescrizionale in concreto applicabile richiede di accertare se il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa sia stato completato, ossia se le somme siano state messe a disposizione dell’avente diritto. Ne consegue che alle differenze dell’indennità di mobilità derivanti da riliquidazione si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella breve, poiché il pagamento parzialmente estintivo lascia permanere l’illiquidità del credito residuo. Il termine quinquennale introdotto dall’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non opera per i giudizi di primo grado già definiti alla data di entrata in vigore della novella del 2011.

Il Fatto

Due lavoratori avevano usufruito dell’indennità di mobilità in misura ritenuta inferiore a quella dovuta, non essendo state incluse nella retribuzione globale di fatto alcune voci retributive corrisposte in modo continuativo e fisso. La questione riguardava la prescrizione dei crediti vantati a tale titolo: il giudice di primo grado e, poi, la Corte d’appello di Napoli avevano ritenuto applicabile il termine quinquennale, qualificando l’indennità come prestazione periodica.

Il gravame era stato respinto anche quanto alla necessità di specifica prova delle singole voci e all’irrilevanza del giudicato esterno su altre annualità. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., l’intervenuto giudicato su alcuni periodi e i vizi di motivazione sul calcolo dell’indennità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ambito temporale della novella del 2011. Il termine quinquennale introdotto dall’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non è applicabile, poiché il giudizio di primo grado era già definito all’epoca dell’entrata in vigore della disciplina, mentre il giudizio di appello era stato instaurato con ricorso depositato il 15 marzo 2011, anteriormente alle modifiche.

La Corte richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui estendeva le nuove disposizioni ai giudizi pendenti in primo grado, per il vulnus arrecato al principio dell’affidamento. Da ciò deriva che il nuovo termine decorre solo dal 6 luglio 2011 e non incide sul rapporto oggetto del giudizio.

Nel merito, la Corte esclude che la fattispecie rientri nell’ambito delle prescrizioni brevi. Il caso concerne la riliquidazione del trattamento indennitario, non il mancato pagamento di singoli ratei. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 2948 cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, non essendo sufficiente che il credito sia liquido solo in astratto. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 401/2020, Cass. n. 6245 del 1990 e Cass. n. 10955 del 2002.

Ciò che rileva non è la cadenza periodica dell’erogazione, ma il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione. Il credito non liquido si prescrive nel termine decennale, e il pagamento parzialmente estintivo lascia permanere l’illiquidità della parte residua. Poiché oggetto della controversia è la determinazione dell’esatto importo del trattamento di mobilità, la prescrizione applicabile è quella ordinaria.

La Corte accoglie quindi il primo motivo e cassa la sentenza impugnata, restando assorbiti gli altri. Il secondo motivo richiede una verifica in fatto della base di calcolo per le annualità non coperte da giudicato né da prescrizione; il terzo involge le conseguenze applicative del regime di trasfertismo, per il quale sono richiamate le ord. n. 5510/2015, n. 9595/2017 e n. 400/2020. Il rinvio è disposto alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

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