Giudizio di rinvio per vizi di motivazione e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2096 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo, il giudice di rinvio può non solo applicare il principio di diritto, ma anche valutare ex novo i fatti già acquisiti e qualificare la domanda in base alle allegazioni di parte, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. La qualificazione della domanda rientra nei poteri del giudice del merito e non è preclusa dall’ordinanza rescindente, che anzi le commette l’accertamento omesso. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza rispettare il principio di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si risolva in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, sindacabile solo nel merito.

Il Fatto

Un lavoratore ha convenuto in giudizio una società per ottenere maggiori compensi in relazione a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di autotrasporto e distribuzione di giornali, oltre a un’attività aggiuntiva di smistamento di riviste e apposizione di bolli e locandine. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda. La Corte d’appello ha confermato, con una prima decisione poi annullata da questa Corte con ordinanza che, accogliendo il secondo motivo, aveva censurato l’omesso esame dell’attività parasubordinata aggiuntiva.

In sede di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello per difetto di un’idonea domanda, rilevando che il lavoratore aveva dedotto lo svolgimento dell’attività aggiuntiva senza esservi obbligato, quindi in assenza di titolo contrattuale. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi sul carattere chiuso del giudizio di rinvio, con i quali il ricorrente lamentava violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. e l’inammissibilità di una diversa ricostruzione dei fatti. Il collegio li ritiene infondati, ricostruendo i consolidati approdi di legittimità sulla diversità dei poteri del giudice di rinvio. Se l’annullamento è per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto solo a uniformarsi al principio di diritto, senza modificare l’accertamento dei fatti. Se l’annullamento è per vizi di motivazione su punti decisivi, può liberamente valutare i fatti e indagare su altri. Se concorrono entrambe le ragioni, la potestas iudicandi si estende all’applicazione del principio di diritto e alla valutazione ex novo dei fatti già acquisiti e di altri, nei limiti delle direttive della Corte e nel rispetto delle preclusioni.

La Corte riconduce il caso alla terza ipotesi, perché l’ordinanza rescindente aveva annullato sia per violazione dell’art. 414 cod. proc. civ. sia per vizio di motivazione. Ne deduce che la Corte territoriale ha correttamente esaminato le circostanze di fatto tempestivamente allegate dal lavoratore, e in particolare la deduzione dello svolgimento dell’attività aggiuntiva senza obbligo contrattuale, come invitata a fare dall’ordinanza rescindente.

Quanto ai restanti motivi, la Corte li ritiene sostanzialmente inammissibili e comunque infondati. Il ricorso, pur nella sua articolazione, non individua con chiarezza i vizi riconducibili alla griglia dell’art. 360 cod. proc. civ. e non si confronta in modo adeguato con la qualificazione della domanda operata dal giudice di rinvio. Le censure si risolvono così in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, riservata al giudice del merito.

Infine, il motivo sulle spese è infondato: la statuizione è sindacabile solo se viola il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione delle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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