Permesso L. 104/1992, assistenza diretta e divieto di uso compensativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 507 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso previsto dall’art. 33 L. n. 104/1992 è riconosciuto al lavoratore per l’effettiva assistenza al familiare disabile e impone una relazione causale diretta tra l’assenza dal lavoro e tale attività. Il dipendente che utilizzi il beneficio per soddisfare esigenze diverse, segnatamente per riposare in funzione meramente compensativa delle energie spese nell’assistenza, commette abuso del diritto e viola i doveri di correttezza e buona fede. Il comportamento rileva anche sul piano disciplinare. Sul piano della contestazione, la circostanza addotta dal lavoratore come giustificazione della condotta contestata non muta l’oggetto dell’addebito e la sua prova grava su chi la eccepisce.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società televisiva fino al maggio 2019, era stato licenziato per ragioni disciplinari. L’addebito riguardava l’utilizzo di permessi giornalieri per l’assistenza a un familiare disabile in giorni e in una fascia oraria determinati, durante i quali l’assistenza non era stata prestata.
Impugnato il recesso davanti al Tribunale di Roma, il lavoratore deduceva vizi anche procedimentali, per il rifiuto della società di mettere a disposizione la relazione investigativa, e sosteneva l’insussistenza del fatto. Il Tribunale rigettava l’impugnazione e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo procedimentale. Il rifiuto di esibire la relazione investigativa non integra violazione del diritto di difesa, perché l’art. 7 L. n. 300/1970 non impone al datore di lavoro l’obbligo di ostendere la documentazione aziendale, salvo che ciò sia necessario per un’adeguata difesa. La contestazione era sufficientemente specifica e non vi erano ulteriori esigenze difensive da soddisfare.
Quanto all’interpretazione della contestazione, i giudici di merito avevano escluso qualsiasi mutamento dell’addebito. L’ulteriore deduzione della società relativa alla mancata assistenza in una diversa fascia oraria era stata qualificata come mera difesa, opposta alla giustificazione addotta per la prima volta dal lavoratore, non come nuovo oggetto di contestazione.
Su questa base si innesta il principio centrale. I giudici di appello, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 17968/2016), al cui principio di diritto la Corte dà continuità, avevano affermato che il permesso è riconosciuto in ragione dell’assistenza al disabile e non può essere usato in funzione compensativa. Poiché era pacifico che nella fascia diurna contestata il lavoratore non avesse prestato assistenza, l’utilizzo del beneficio per riposare integra abuso del diritto.
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su un’autonoma ratio decidendi: anche se il motivo sull’interpretazione della contestazione fosse accolto, la decisione resterebbe sorretta dall’altra ragione non censurata, con conseguente inammissibilità del gravame per carenza di interesse. Il terzo motivo, invece, è infondato: l’estensione della cognizione alla fascia notturna non ha ampliato l’oggetto della contestazione, ma ha verificato, nell’interesse del lavoratore, la fondatezza della sua eccezione giustificativa.
Muovendo da ciò, la Corte esclude l’inversione dell’onere probatorio: accertata la mancata assistenza diurna, spettava al lavoratore provare la giustificazione addotta. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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