Controricorso in cassazione, procura generale non basta: inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 819 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti, il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., per il ricorso, e dall’art. 370 cod. proc. civ., per il controricorso, non è integrato dalla procura generale alle liti, neppure se autenticata dal notaio. La procura generale abilita il difensore al compimento di ogni attività processuale, ma non è idonea a conferire il potere di proporre il ricorso per cassazione, né di resistere al ricorso avversario. La specialità non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto: è sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso o al controricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato, né successivo alla notificazione dell’atto. Il difetto di procura speciale rende il controricorso inammissibile e non è sanato dalla produzione, con la memoria, di una procura speciale conferita dopo la notificazione del ricorso.

Il Fatto

Una società affiliata, in liquidazione, conviene in giudizio davanti al Trib. Milano la società affiliante, deducendo condotte emulative e la illegittima dichiarazione di risoluzione per inadempimento, fondata sulla clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di franchising. L’attrice chiede che sia dichiarata illegittima la risoluzione invocata dalla affiliante e che, invece, sia pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, con condanna al risarcimento del danno.

La domanda è rigettata in primo grado e l’appello è respinto dalla Corte d’Appello di Milano. La società affiliata propone quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; la società affiliante resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’ammissibilità del controricorso e la esclude per difetto di procura speciale. Dalla stessa epigrafe dell’atto risulta che al difensore della controricorrente è stata rilasciata una procura generale alle liti, autenticata dal notaio: la procura conferita è dunque espressamente qualificata come generale e resta escluso che possa valere come speciale.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36507 del 2022, secondo cui il requisito della specialità, dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge n. 141 del 1997, è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica della firma per autentica, anche su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto. Il principio è esteso alle fattispecie della procura nativa digitale e della copia informatica di procura cartacea, ed è ribadito dalle Sezioni Unite n. 2077 del 2024: la copia digitalizzata della procura speciale, autenticata con firma digitale dal difensore e allegata alla PEC di notificazione o inserita nella busta telematica di deposito, integra l’ipotesi di procura apposta in calce al ricorso.

Su questa base la Corte afferma che la specialità va ricavata da una lettura non formalistica del combinato disposto degli artt. 365 e 83, comma terzo, cod. proc. civ., ma ciò non consente di attribuire natura speciale a una procura che è, per espressa dichiarazione, generale. La produzione, con la memoria, di una procura speciale datata 10 ottobre 2024 non sana il vizio: essa conferma che rispetto al controricorso era stata conferita ab origine una procura generale. Vale il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, per cui la specialità non richiede la contestualità del conferimento, ma esige che la procura non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non sia successiva alla notificazione del ricorso.

Nel merito la Corte rigetta i sei motivi. Il primo e il terzo sono inammissibili perché non censurano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Il secondo sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. Il quarto è infondato: la corte territoriale, ritenendo irrilevante l’incontro, ha implicitamente rigettato l’istanza di valutare le dichiarazioni scritte di terzi. Il quinto è in parte inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e in parte infondato, perché il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia. Il sesto è infondato, non risultando provata la dilazione di pagamento e quindi alcun profilo di mala fede nell’invocazione della clausola risolutiva espressa. Il ricorso è rigettato, il controricorso dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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