Ricezione della fattura e decorrenza automatica degli interessi moratori verso la P.A. (Cass. civ. Sez. 3 n. 15834 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che invochi l’applicazione di un regime speciale o derogatorio è onerata della prova dei relativi presupposti. In tema di transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, il d.lgs. n. 231/2002 introduce una disciplina speciale, di carattere imperativo, derogatoria rispetto ai principi codicistici sulla mora debendi: gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o pattizio di pagamento, senza necessità di preventiva diffida o di costituzione in mora formale, pur essendo i debiti pecuniari della P.A. qualificati come debiti querable ex art. 1182, terzo comma, c.c. Ai fini dell’insorgenza automatica della mora, la ricezione della fattura da parte dell’amministrazione è equiparata a una richiesta di pagamento idonea a far decorrere gli interessi ex lege. Allegata la fattura e richiesti gli interessi moratori, incombe sul debitore pubblico l’onere di dimostrare la mancata esecuzione della prestazione o la sussistenza di impedimenti legittimi all’insorgenza della mora alla data di ricezione.
Il Fatto
Un comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, cessionaria dei crediti vantati da una società fornitrice di energia elettrica in regime di salvaguardia per la Regione Sicilia, per fatture emesse nell’anno 2017. L’ente locale deduceva l’insussistenza di un valido rapporto contrattuale, la mancata dimostrazione dell’invio e della ricezione delle fatture, la nullità delle obbligazioni per difetto di impegno di spesa e l’inapplicabilità degli interessi moratori per assenza di una formale costituzione in mora, trattandosi di obbligazione querable. Il tribunale rigettava l’opposizione e la corte d’appello confermava la decisione, avverso la quale il comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, concernenti la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegno di spesa degli enti locali, ritenendoli infondati. In applicazione del principio per cui chi invoca un regime speciale o derogatorio è onerato della prova dei relativi presupposti (Cass. n. 30895/2024; Cass. n. 4637/2014), la corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse congruamente accertato la sussistenza di tali presupposti, evidenziando il carattere meramente assertivo delle censure del ricorrente. Quanto alla regolare trasmissione delle fatture, la corte ha valorizzato la produzione della documentazione attestante l’invio e la ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SdI), conforme alla normativa di settore di cui all’art. 1, commi 209 ss., legge n. 244/2007 e al D.M. 55/2013. La corte ha escluso che il rapporto di fornitura fosse viziato da nullità per assenza di impegno contabile, avendo il giudice di merito accertato che le obbligazioni erano state assunte nel rispetto delle procedure e coperte da idonea copertura finanziaria.
Quanto al quarto motivo, relativo alla decorrenza e quantificazione degli interessi moratori, la corte ha affermato che le obbligazioni pecuniarie della P.A. sono qualificate come debiti querable ex art. 1182, terzo comma, c.c., sicché, fuori dai casi di deroga legale, la mora richiederebbe la costituzione in mora ex art. 1219, primo comma, c.c. (Cass., Sez. I, n. 29776/2020; Cass., Sez. IV, n. 2675/1986; Cons. Stato, Sez. I, ord. n. 255/2016). Tuttavia, il d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE, introduce una deroga espressa per le transazioni commerciali tra imprese e P.A.: gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o pattizio di pagamento, senza necessità di diffida. La ricezione della fattura assume rilievo centrale, essendo equiparata a una richiesta di pagamento idonea a far decorrere gli interessi ex lege (Cass., Sez. III, ord. n. 17684/2020; Cass., Sez. III, ord. n. 20015/2025), con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del debitore pubblico.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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