Inammissibile il ricorso che attacca il merito senza censurare l’errore in procedendo (Cass. civ. Sez. II n. 7109 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza censurare l’error in procedendo in cui questi sia incorso, sono inammissibili. Da tale omissione deriva il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il venir meno dell’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata. La parte soccombente che intenda impedire il giudicato ha l’onere di denunziare l’errore e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, possedeva invece i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ., riportandone il contenuto nel ricorso in ragione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Una società appaltatrice convenne in giudizio il condominio committente davanti al Tribunale per la rettifica del contratto d’appalto relativo a lavori di manutenzione straordinaria, assumendo che il corrispettivo pattuito fosse inferiore a quello effettivamente dovuto, con condanna al pagamento della differenza. Il Tribunale respinse la domanda.

La Corte d’Appello dichiarò inammissibile l’appello: l’appellante non aveva intaccato, sotto il profilo logico-giuridico, il punto di motivazione fondato sul tenore letterale dell’accordo e aveva proposto domanda nuova, chiedendo la rideterminazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1657 cod. civ. o, per analogia, dell’art. 1537 cod. civ.. Proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, il condominio rimase intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il rapporto tra declaratoria di inammissibilità dell’appello e successive censure di merito. Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per non avere il giudice d’appello compreso che il preventivo allegato al contratto si riferiva a ciascuna coppia di palazzine. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente, dopo aver lamentato la declaratoria, era passata direttamente a esaminare i motivi della propria pretesa senza mai precisare in che termini avesse proposto il motivo di gravame, così violando il principio di autosufficienza.

Il principio è consolidato: chi ricorre contro una sentenza di inammissibilità, ove voglia impedirne il passaggio in giudicato, deve denunziare l’errore e dimostrare che il motivo d’appello aveva i requisiti richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ. Tale deduzione, integrante error in procedendo, legittima il diretto esame degli atti di merito, purché il motivo sia ammissibile secondo il principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., modulato, in conformità alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Il secondo e il quinto motivo sono parimenti inammissibili, poiché, passando in giudicato la statuizione di inammissibilità per effetto della reiezione della prima censura, viene meno l’interesse della ricorrente a far valere le ulteriori statuizioni o le omissioni sul merito.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Il potere del giudice di determinare il corrispettivo ex art. 1657 cod. civ. ha carattere sussidiario e opera solo se le parti non abbiano pattuito la misura né stabilito criteri di calcolo; nella specie il prezzo era chiaramente indicato in contratto. L’art. 1537 cod. civ., invocato per analogia, attiene invece al solo contratto di compravendita immobiliare e nulla ha a che vedere con l’appalto.

Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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