La cessione del credito in corso di causa non estingue la legittimazione ad agire in revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 20271 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito intervenuta in corso di causa non determina il difetto di legittimazione ad agire né di interesse ad agire dell’originario attore che abbia proposto domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. La successione per atto tra vivi nel diritto controverso, disciplinata dall’art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell’azione e non fa venir meno la legittimazione dell’originario titolare del diritto, il quale conserva il potere di proseguire il giudizio fino a quando non venga estromesso con il consenso di tutte le parti. Il cessionario può intervenire nel processo quale successore nel diritto affermato, ma la sua legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare del credito, sia o meno questi intervenuto in giudizio.
Il Fatto
Una banca agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di costituzione di un trust e del contestuale conferimento di beni immobili, assumendo la qualità di creditrice del disponente in forza di fideiussioni e aperture di credito in conto corrente. Nel corso del giudizio il credito veniva ceduto a terzi, che spiegavano intervento ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionari.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la banca carente di interesse ad agire per l’intervenuta cessione. La Corte d’Appello, riformando la decisione, accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l’inefficacia dell’atto dispositivo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il debitore e il nuovo trustee del trust.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso con cui i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 111 c.p.c., sostenendo che la cessione del credito in corso di causa avesse determinato il sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo alla banca attrice.
La Corte ha chiarito che, nell’azione revocatoria, la titolarità del credito costituisce condizione della legittimazione ad causam dell’attore. Tuttavia, la successione per atto tra vivi nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell’azione e non la capacità di agire, con la conseguenza che la cessione non fa venir meno né l’interesse né la legittimazione dell’originario titolare, che conserva il potere di proseguire il giudizio fino all’estromissione volontaria con il consenso di tutte le parti processuali.
La Corte ha precisato che la legittimazione del cessionario intervenuto ha portata meramente sostitutiva e processuale, poiché gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare del credito, sia o meno intervenuto. Ha inoltre escluso il contrasto con il precedente di cui alla pronuncia del 2017, in quanto quel caso riguardava l’ipotesi di un soggetto estraneo all’atto revocando che impugnava la sentenza sostenendo di essere divenuto titolare del credito, situazione non assimilabile a quella in esame.
Quanto all’eccezione di avvenuta rinuncia alla domanda per omessa riproposizione delle ragioni di merito, la S.C. ha richiamato il principio per cui l’appellante soccombente per questioni di rito non è onerato della riproposizione ex art. 346 c.p.c., costituendo l’impugnazione manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio sulle domande assorbite nell’impropria pronuncia in rito di prime cure.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente denunciava l’erroneo accertamento dei presupposti dell’azione revocatoria, trattandosi di accertamento di merito non rivalutabile in sede di legittimità, e ha infine rigettato le censure in materia di spese, in quanto la valutazione della soccombenza e la relativa quantificazione restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.