Decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e onere probatorio dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 907 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo, spetta all’Ente impositore provare la tempestività dell’adempimento. La data indicata nella cartella esattoriale non assolve a tale onere: la cartella, con riferimento all’epoca dei fatti, era formata da un privato Concessionario, non richiedeva la sottoscrizione di quest’ultimo e non riveste natura di atto pubblico in relazione ai dati forniti da soggetto diverso dal redigente. L’Amministrazione deve inoltre chiarire come abbia provato l’avvenuta validazione dei dati del ruolo e la data di trasmissione del ruolo all’Incaricato per la riscossione. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri l’esclusione di produzioni documentali senza riportarne i contenuti né indicare gli atti cui si riferisce.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte di una società, in relazione all’anno 1996, e notificava la cartella di pagamento. La contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, contestando tra l’altro la decadenza dell’Amministrazione per violazione dei termini di cui all’art. 9 della legge n. 488 del 1998. Accolto il ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, riformava la decisione in appello. La società proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con pronuncia n. 10177 del 2016, cassava con rinvio perché fosse verificata la prova della tempestività dell’iscrizione a ruolo. Nel giudizio di rinvio la CTR riteneva non provata la tempestività, annullava la cartella e disponeva il rimborso di quanto versato in corso di causa.
La Motivazione della Corte
Avverso la seconda decisione del giudice del gravame l’Agenzia delle Entrate proponeva due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduceva la nullità della pronuncia per avere la CTR dichiarato inammissibile la produzione documentale offerta in sede di rinvio, in violazione dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 394, comma 3, cod. proc. civ., con vulnus del diritto di difesa.
Il motivo è dichiarato inammissibile. L’Ente impositore non riporta, neppure in sintesi, i contenuti della documentazione esclusa e non indica a quale documentazione si riferisca. Ciò impedisce alla Corte di legittimità di valutarne la rilevanza e la decisività.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione censurava la violazione degli artt. 17 e 25 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 2700 e 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 12, comma 4, del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. e), del Dl n. 106 del 2005, sostenendo che la prova della tempestività dell’iscrizione a ruolo sarebbe assicurata dalla data dell’adempimento contenuta nella cartella esattoriale, atto pubblico.
La Corte ricorda che il giudice del rinvio era stato investito del compito di verificare se fosse raggiunta la prova dell’iscrizione a ruolo delle somme entro il 31.12.2000. L’Agenzia invoca la previsione sui ruoli formati e resi esecutivi mediante validazione dei dati eseguita dal sistema informativo centrale, ma non chiarisce come abbia provato l’avvenuta validazione né la data di trasmissione del ruolo all’Incaricato per la riscossione.
Quanto alla natura di atto pubblico della cartella in relazione a dati forniti da soggetto diverso dal redigente, la tesi non è condivisibile. La cartella, all’epoca dei fatti, era formata da un privato Concessionario e non necessitava della sottoscrizione di quest’ultimo. Il secondo motivo è quindi infondato e il ricorso è integralmente rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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