Annullamento d’ufficio del ruolo ex art. 1, comma 540, l. n. 228/2012 e notifica della cartella al socio di società di persone (Cass. civ. Sez. 5 n. 1733 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione della riscossione presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 538, l. n. 228/2012 determina l’annullamento d’ufficio del ruolo, ex comma 540, solo se i motivi addotti sono riconducibili alle ipotesi tassativamente elencate alle lett. a)-f), attinenti all’ente creditore o al suo credito; l’istanza generica, che non consenta di verificare la sussistenza di tali presupposti, non produce l’effetto liberatorio. In tema di società di persone, la cartella di pagamento concernente un debito sociale non deve essere notificata al socio illimitatamente responsabile, essendo sufficiente la notifica dell’intimazione di adempimento, atto giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti della società.
Il Fatto
Un contribuente, ex socio di una società di persone, impugnava le intimazioni di pagamento e un preavviso di iscrizione ipotecaria, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Nel giudizio di cassazione, il ricorrente principale ha eccepito la violazione dell’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012, sostenendo che l’inerzia dell’Amministrazione a seguito della propria dichiarazione avesse determinato l’annullamento di diritto del ruolo e la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimità della riscossione nei propri confronti, essendo le cartelle state notificate solo alla società e non al socio, eccependo la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, patrocinata da un avvocato del libero foro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del suo ricorso incidentale, in quanto la procura speciale era stata rilasciata ad un avvocato del libero foro in violazione dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, che autorizza l’ente ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salve le ipotesi di conflitto o su base convenzionale. In mancanza della documentazione relativa a tali presupposti, la procura è invalida.
Nel merito, la Corte ha esaminato la domanda di annullamento d’ufficio del ruolo. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che l’effetto di cui all’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012 opera solo se i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Le istanze presentate dal contribuente contenevano un generico riferimento alla prescrizione e all’omessa notifica delle cartelle, senza chiarire la natura dei titoli e la data in cui i ruoli erano divenuti esecutivi, così non consentendo di verificare la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi tipizzate dal comma 538.
Sulla seconda doglianza, la Corte ha ribadito che la responsabilità del socio di società di persone è una responsabilità “da posizione”, che deriva dalla qualità di socio e concerne tutti i debiti sociali. Ne consegue che le cartelle di pagamento non devono essere notificate al socio, essendo sufficiente la notifica dell’intimazione di adempimento. L’intestazione del ruolo anche in capo al socio non è rilevante, significando solo la sua sussidiaria responsabilità; la fuoriuscita dalla compagine sociale non rileva per i debiti anteriori allo scioglimento del rapporto.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità della censura relativa alla prescrizione, in quanto il termine prescrizionale dei tributi erariali è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall’art. 2948, primo comma, num. 4, c.c. per le prestazioni periodiche. Ha altresì dichiarato inammissibile la quarta doglianza per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente dimostrato di aver dedotto la questione nel giudizio di merito, né trascritto il contenuto delle intimazioni impugnate.
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Nota della Redazione
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