Applicazione ratione temporis del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e sospensione COVID (Cass. civ. Sez. 5 n. 9677 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del termine “lungo” per l’impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009. Per i giudizi pendenti a tale data, permane la disciplina previgente del termine annuale. Nel processo tributario, il computo del termine per l’impugnazione delle sentenze non notificate deve inoltre tenere conto della sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 per l’emergenza COVID-19.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava l’atto impositivo emesso nei confronti del socio di una società in nome collettivo, a seguito di rilievi effettuati nei confronti della società partecipata. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso del contribuente con sentenza non notificata. L’Ufficio proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione delle norme sui termini di impugnazione. Il contribuente non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata per aver applicato il termine di impugnazione semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ad un giudizio instaurato in primo grado nel 2009, prima dell’entrata in vigore della novella.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la riduzione del termine da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento di instaurazione delle fasi o dei gradi successivi. Per i giudizi già pendenti, come quello in esame, deve applicarsi la disciplina previgente.
La Corte ha altresì rilevato che il giudice del gravame non aveva correttamente considerato le sospensioni legali dei termini. La scadenza del termine di impugnazione, calcolato secondo la disciplina corretta e con la sospensione del periodo feriale, era fissata al 14 aprile 2020. Tuttavia, a causa della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19 dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, la scadenza era prorogata al 21 maggio 2020.
L’appello notificato il 5 maggio 2020 risultava pertanto tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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