Regolamento comunale e sanzioni amministrative: legittimo il limite del 20% (Cass. civ. Sez. II n. 913 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale adottato in attuazione di una legge provinciale assume valore integrativo della fonte primaria e può dettare sia il precetto sia la sanzione, senza che ciò violi i principi di legalità, tassatività e determinatezza. In materia di illeciti amministrativi, l’art. 3 legge n. 689 del 1981 richiede la coscienza e volontà della condotta, ma postula una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso il fatto vietato, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. L’esimente della buona fede opera solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta, quando il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto. La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la parte mira a una rivalutazione del merito e ricorre la doppia conforme.
Il Fatto
Un’impresa esercente attività di vendita su un mercato comunale riceveva un’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le contestava il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00. La violazione consisteva nell’aver posto in vendita frutta secca in misura superiore al 20% della merce totale in esposizione, in contrasto con il regolamento del mercato approvato dal Consiglio comunale.
L’impresa proponeva ricorso al Giudice di Pace, che lo rigettava. L’appello veniva respinto dal Tribunale con sentenza n. 434/2022, depositata il 5 maggio 2022. Avverso tale pronuncia l’impresa ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dei principi di legalità, tassatività-determinatezza e prevedibilità, sostenendo che il regolamento non definisse i concetti di frutta secca, di merce totale in vendita e il criterio di quantificazione della percentuale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il regolamento ha valore integrativo della fonte primaria e prevede sia il precetto sia la sanzione. La lettura della norma conferma la necessità di mantenere un rapporto tra la frutta secca e la frutta e verdura fresca entro il limite del 20% della merce totale in vendita, dovendosi intendere per merce quella messa in esposizione sui banchi.
La Corte ha condiviso la lettura offerta dal Tribunale, che ha escluso dubbi sul significato letterale delle espressioni impiegate. Sul piano istruttorio, il Tribunale ha confermato, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la frutta secca in vendita superava il limite consentito.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’accertamento dell’elemento soggettivo, invocando l’ignoranza inevitabile del precetto. La Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 3 legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso il fatto vietato, con conseguente onere del trasgressore di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass., Sez. VI-2, n. 11777 del 2020). L’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass., Sez. II, n. 13610 del 2007). Nel caso di specie, l’impresa era esercente professionale titolare di più banchi, circostanza che esclude il rilievo della buona fede.
Con il terzo motivo si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e per contrasto tra affermazioni inconciliabili. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la parte mirava surrettiziamente a una rivalutazione del merito, in presenza di una ipotesi di doppia conforme che impedisce la censura di omesso esame di fatti decisivi, mancando una diversità di argomenti tra i due gradi di merito (Cass., Sez. III, n. 5947 del 2023).
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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