Accesso ZTL a veicoli elettrici: valida la sanzione senza preventiva comunicazione della targa (Cass. civ. Sez. 2 n. 16910 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera comunale che, ai sensi dell’art. 7, comma 9, cod. strada, autorizza la circolazione dei veicoli a trazione interamente elettrica nelle zone a traffico limitato senza contrassegno e a titolo gratuito non elimina la necessità di un titolo autorizzativo, ma ne semplifica le procedure, rendendo sufficiente la preventiva comunicazione della targa all’amministrazione. In mancanza di tale comunicazione, la circolazione è legittimamente sanzionabile ai sensi dell’art. 7, comma 14, cod. strada. L’esimente dell’errore scusabile di cui all’art. 3, legge n. 689/1981 opera solo quando l’errore sulla liceità del fatto è inevitabile e non addebitabile all’autore, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
Il Fatto
La controversia origina dall’opposizione proposta da una automobilista avverso undici verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, relative all’accesso nella zona a traffico limitato di Roma con un veicolo a trazione interamente elettrica, commesse nel giugno 2018. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Roma confermava la decisione, integrandone la motivazione. La ricorrente propone quindi ricorso per cassazione, sostenendo che la normativa comunale non subordinasse il diritto di libero accesso alla ZTL ad alcuna autorizzazione preventiva o comunicazione della targa e invocando, in subordine, la buona fede per aver fatto affidamento sulle informazioni del sito ufficiale di Roma Mobilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 3 e 13 della legge n. 689/1981, ribadendo che, alla data delle violazioni, l’accesso dei veicoli elettrici alle ZTL del Comune di Roma non trovava disciplina in una norma di rango primario. L’art. 7, comma 9-bis, cod. strada, che prevede il libero accesso per tali veicoli, è stato introdotto solo dall’art. 1, comma 103, legge n. 145/2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e non è applicabile retroattivamente. La disciplina applicabile era pertanto quella comunale, adottata ai sensi dell’art. 7, comma 9, cod. strada.
Conformandosi al principio espresso dalla recente sentenza n. 6051/2025, la Corte afferma che la delibera comunale che autorizza la circolazione dei veicoli elettrici “senza contrassegno e a titolo gratuito” richiedeva, per un’indifferibile necessità di controllo, la comunicazione della targa. Tale delibera non ha soppresso l’autorizzazione, ma ne ha semplificato le procedure, rendendo sufficiente la semplice comunicazione. L’argomento della ricorrente, che invocava la natura meramente organizzativa dell’adempimento, non coglie la distinzione tra funzione pratica e natura giuridica della comunicazione: se il Comune può subordinare l’accesso alla ZTL al pagamento di una somma, a maggior ragione può subordinarlo alla comunicazione della targa.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., attenendo alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. Nel merito, la Corte ritiene infondata la doglianza sulla buona fede, ricordando che l’esimente di cui all’art. 3, legge n. 689/1981 richiede un errore inevitabile, riconducibile a un elemento positivo idoneo a ingenerare la convinzione della liceità del comportamento. La disciplina comunale era pubblica da oltre sette anni e l’eventuale irraggiungibilità di una pagina web non esonerava l’autrice dal consultare altre fonti istituzionali.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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