Sanzioni amministrative e regolamento comunale integrativo: sufficienza della coscienza e volontà (Cass. civ. Sez. II n. 915 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, in base a una legge provinciale, stabilisce sia il precetto sia la sanzione per le violazioni in materia di mercato assume valore integrativo della fonte primaria e non viola i principi di legalità, tassatività e determinatezza, quando il significato letterale delle espressioni impiegate risulti chiaro. Per le violazioni amministrativamente sanzionate è sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, sul trasgressore gravando la prova di aver agito senza colpa. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti la reiezione implicita della pretesa. Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma conserva attendibilità intrinseca per gli altri accertamenti, superabile solo con specifica prova contraria.
Il Fatto
Con verbale della Polizia Municipale veniva contestata a un’impresa individuale la violazione del Regolamento di Piazza delle Erbe di Bolzano, per avere la frutta secca in vendita superato il limite del 20% della merce totale in esposizione. Seguiva ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa.
L’opposizione proposta dall’impresa veniva rigettata dal Giudice di Pace. L’appello, affidato a quattro motivi, era respinto dal Tribunale di Bolzano. La parte ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi, resistiti dal Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, per non essere definiti dal regolamento i concetti di frutta secca, merce totale in vendita e il criterio di misurazione della percentuale. La Corte lo ritiene infondato. Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale, adottato in base alla legge provinciale n. 7/2000 e alla legge provinciale n. 12/2019, assume valore integrativo della fonte primaria e prevede sia il precetto sia la sanzione.
La lettura dell’art. 2 del regolamento evidenzia l’intento di preservare le caratteristiche tipiche del mercato, mantenendo un rapporto tra frutta secca e frutta e verdura fresca nei limiti del 20% della merce esposta. La vendita di frutta e verdura fresca costituisce la regola, quella di frutta secca l’eccezione. La Corte condivide la lettura del Tribunale, che ha escluso dubbi sul significato letterale di merce in vendita e sul concetto di frutta secca. Sul piano istruttorio, il Tribunale ha confermato con valutazione in fatto non sindacabile che la frutta secca superava il limite.
Il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’elemento soggettivo. La Corte lo respinge richiamando la costante giurisprudenza: il vizio non sussiste quando la decisione comporti la reiezione della pretesa, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto. Il terzo motivo, sulla buona fede e sull’ignoranza inevitabile del precetto, è parimenti infondato: l’art. 3 legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa, con onere del trasgressore di dimostrare di aver agito senza colpa. L’esimente della buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi che ingenerino il convincimento della liceità della condotta.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità: il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma conserva attendibilità per gli altri accertamenti. Il quinto motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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