Rinuncia all’eredità, legittimazione passiva e giudicato del coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. II n. 1057 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto. La semplice delazione ereditaria non è sufficiente per l’acquisto della qualità di erede, che richiede l’accettazione espressa o la pro herede gestio; la rinuncia in forma solenne fa perdere il diritto all’eredità, sicché il chiamato rinunciante non è legittimato passivo né può essere condannato alle spese, debito che grava sull’asse ereditario. L’obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti e connessi: la mancata impugnazione di un coobbligato solidale comporta il giudicato della pronuncia di condanna esclusivamente nei suoi confronti, insensibile alla riforma delle posizioni degli altri. È inammissibile in cassazione la censura che investe il mero apprezzamento delle prove.

Il Fatto

Un avvocato conviene in giudizio, davanti al Tribunale, due soggetti per ottenere il pagamento del compenso per l’attività professionale svolta in un giudizio di divisione ereditaria definito transattivamente. I convenuti eccepiscono l’avvenuto pagamento e il decorso della prescrizione presuntiva. Il Tribunale condanna solidalmente i convenuti al pagamento di una somma. Uno solo dei due propone appello; l’altro resta contumace.

La Corte d’Appello riforma la decisione, rigetta la domanda e condanna alle spese le eredi dell’attore nel frattempo deceduto, una delle quali aveva eccepito di aver rinunciato all’eredità del coniuge originario appellato. Le eredi ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, con onere probatorio a carico dell’attore. Nella specie l’appellata aveva eccepito di non essere titolare della posizione passiva attribuitale, avendo rinunciato all’eredità del coniuge. Il giudice avrebbe dovuto verificare tale circostanza: la delazione che segue l’apertura della successione non basta per l’acquisto della qualità di erede, che richiede l’accettazione o la pro herede gestio, mentre la rinuncia espressa in forma solenne determina la perdita del diritto all’eredità. L’omesso esame si riflette anche sulla liquidazione delle spese, perché il debito grava sull’asse ereditario e la condanna ne presuppone la qualità di erede.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte ricorda che l’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo a rapporti distinti, ancorché connessi, e il creditore può ripetere da ciascun condebitore l’intero. È possibile la scissione del rapporto processuale. La mancata impugnazione del coobbligato solidale della sentenza di condanna, pur formalmente unica, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia esclusivamente nei suoi confronti, anche se convenuto in appello, restando insensibile alla riforma delle posizioni degli altri. Poiché uno dei debitori solidali non si era costituito in appello ed era stato dichiarato contumace, i giudici non potevano modificare la sentenza di primo grado in punto di spese.

Il terzo motivo è inammissibile. La Corte osserva che le norme applicabili sono gli artt. 2956 e 2959 cod. civ. L’eccezione di prescrizione presuntiva poggia sulla presunzione del pagamento e implica il riconoscimento del credito; può essere superata dall’ammissione del debitore di non aver estinto l’obbligazione, ma non è opponibile da chi neghi il rapporto o l’esecuzione delle prestazioni. Le difese che assumono l’avvenuto pagamento, invece, confermano l’eccezione. I giudici di merito hanno ritenuto compatibile con l’eccezione l’ammissione resa in interrogatorio formale di avere già pagato. La censura investe il potere di apprezzamento delle prove, non inquadrabile nell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., e non è proposta in sede di legittimità.

Il ricorso è accolto nei primi due motivi, il terzo inammissibile; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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