Errore sul rito e interesse alla deduzione del pregiudizio processuale (Cass. civ. Sez. II n. 3144 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle regole sul rito non determina automaticamente alcuna nullità e non è deducibile come motivo di impugnazione, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa. Nei procedimenti di liquidazione dei compensi degli avvocati, regolati dal rito speciale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011, la trattazione e la decisione devono essere collegiali e il giudice delegato può assumere i soli mezzi istruttori; la circostanza che il giudice delegato abbia condotto fasi della trattazione senza investirne il Collegio integra un errore sul rito, che richiede la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale. In mancanza di tale allegazione la censura è inammissibile per difetto di interesse. L’ordinanza decisoria collegiale non richiede la firma dell’estensore, essendo sufficiente quella del Presidente ai sensi dell’art. 134 cod. proc. civ..

Il Fatto

Con ordinanza il Tribunale di Cassino liquidava in favore del difensore un importo per la difesa di una parte in una controversia di lavoro, riconoscendo il titolo al compenso solo per lo studio e l’introduzione della causa, a seguito della rinuncia al mandato, e applicando i compensi tabellari minimi per le cause di valore indeterminato. Il giudice disponeva inoltre la compensazione delle spese, valorizzando la riduzione delle pretese originarie e il carattere seriale della lite.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. La controparte non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione degli artt. 50-bis e 50-quater e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011: il giudizio sarebbe stato assegnato al giudice istruttore, con designazione del Collegio solo al momento della decisione, e l’ordinanza sarebbe stata redatta dal giudice monocratico e sottoscritta dal solo Presidente.

La Corte ricostruisce il rito applicabile. I procedimenti di liquidazione dei compensi sono regolati dall’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011, che prevede trattazione e decisione collegiali. La norma richiede, oltre alla designazione del relatore, la sola delega del presidente a uno dei componenti per l’assunzione dei mezzi istruttori; le restanti attività, in particolare la discussione e la precisazione delle conclusioni, devono svolgersi davanti all’intero collegio. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12609/2012.

Nel caso concreto il giudizio, incardinato dal ricorrente, è stato assegnato al relatore quale delegato dal collegio e si è svolto dinanzi a detto giudice fino all’udienza in cui il Collegio ha assunto la causa in decisione. Il procedimento ha avuto avvio nelle forme del rito speciale; l’udienza di assunzione della causa in decisione si è svolta ai sensi dell’art. 127-ter cod. proc. civ. dinanzi al Collegio, senza violare il principio di immutabilità del giudice. Quanto alla firma, l’ordinanza collegiale non richiedeva quella dell’estensore, ma quella del Presidente ex art. 134 cod. proc. civ., regolarmente apposta.

La Corte qualifica quindi la condotta del giudice delegato come mero errore sul rito, che — a differenza delle ipotesi esaminate in altre pronunce (Cass. n. 13856/2022; Cass. n. 24754/2019; Cass. n. 23862/2023) — richiedeva la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale a danno del ricorrente. In mancanza, la censura è inammissibile per difetto di interesse (Cass. n. 20834/2022; Cass. n. 26419/2020). Le regole sul rito non hanno copertura costituzionale e la loro violazione non cagiona automaticamente nullità, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa (Cass. n. 8422/2018; Cass. n. 12567/2021; Cass. Sez. Un. n. 758/2022; Cass. Sez. Un. n. 36596/2021; Cass. n. 24481/2022; Cass. n. 2978/2024).

Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità: invoca l’applicabilità degli artt. 1-11 del D.M. citato senza contestare in modo argomentato la correttezza della liquidazione rispetto ai presupposti valorizzati dal Collegio. Il terzo motivo, fondato sull’assunto che il ricorrente avesse titolo a un compenso maggiore, è parimenti inammissibile perché poggia su un presupposto rivelatosi infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con le conseguenze in tema di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *