Contribuzione volontaria e gestione separata: il divieto di cumulo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1357 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria, sancito dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, opera anche nei confronti della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, poiché l’assicurazione a una delle forme di previdenza obbligatoria comprende tale gestione. La deroga prevista dall’art. 5 del d.m. n. 282/1996 ha efficacia meramente temporale e riguarda i soli soggetti già ammessi alla prosecuzione volontaria presso una diversa gestione obbligatoria. L’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione del divieto, fondate sul carattere saltuario dell’attività o sulla ridotta entità dei compensi, è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non al giudice.

Il Fatto

La ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato fino all’11 agosto 2000, maturando una contribuzione insufficiente per accedere alla pensione di anzianità. Autorizzata alla prosecuzione volontaria dal febbraio 2001, aveva poi intrapreso, dal 2003 al marzo 2004, un’attività autonoma saltuaria di promozione commerciale nei fine settimana, con iscrizione alla gestione separata e versamento dei relativi contributi. Nell’aprile 2005 aveva ottenuto la pensione di anzianità per effetto del cumulo tra contributi da lavoro dipendente e contributi volontari.

Nel giugno 2007 aveva chiesto la liquidazione del supplemento sulla base della contribuzione effettiva versata nella gestione separata. L’INPS, rilevata la sovrapposizione tra contribuzione volontaria e contribuzione effettiva, disconosceva l’utilità della prima, revocava la pensione e accertava un indebito per i ratei corrisposti. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda subordinata di restituzione dei contributi volontari, con interessi da ciascun versamento. La Corte d’Appello respingeva il gravame principale e riduceva la decorrenza degli interessi alla domanda giudiziale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per decorso del termine breve di impugnazione. La notificazione della sentenza eseguita presso la cancelleria della Corte territoriale, e non presso il domicilio dei patrocinatori, è inefficace. Il riferimento personale prevale su quello topografico: la notificazione della sentenza ai fini del termine ex art. 325 c.p.c. va fatta al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., al domicilio eletto.

Nel merito la Corte affronta la questione centrale: se il divieto di cumulo tra contribuzione volontaria e contribuzione nella gestione separata ammetta una deroga per le attività lavorative saltuarie, di limitato impegno orario e di ridotto compenso. Il Collegio richiama l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione a una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

La Corte precisa che l’assicurazione a una delle forme di previdenza obbligatoria ricomprende anche la gestione separata. Nella specie la contribuzione volontaria si era sovrapposta, nel 2003 e nel 2004, alla contribuzione connessa all’attività di collaborazione. Ne consegue che, all’avvio dell’attività saltuaria, il requisito contributivo non era perfezionato, con revoca della prestazione a far data dal 1° aprile 2005.

Il Collegio respinge la diversa lettura fondata sull’art. 5 del d.m. n. 282/1996. Lo stesso preambolo del decreto ministeriale riconosce che la disposizione regola gli effetti dell’obbligo contributivo sui soggetti già ammessi alla prosecuzione volontaria presso una diversa gestione obbligatoria. Si tratta, dunque, di una deroga meramente temporale, connessa all’ampliamento della copertura assicurativa per rapporti in precedenza privi di tutela, e non di una cumulabilità estesa nel tempo.

La Corte richiama infine Corte cost. n. 44 del 2017: delineare prestazioni di lavoro sottratte al divieto di cumulo in ragione della saltuarietà o dei ridotti compensi rientra nella discrezionalità del legislatore, non essendo configurabile un’addizione a rime costituzionalmente obbligate. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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