Liquidazione equitativa esclusa in mancanza di prova del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 967 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. presuppone la prova dell’esistenza e dell’entità materiale di un danno di cui risulti obiettivamente impossibile o anche solo difficile la determinazione. Esso non può essere invocato per sopperire alla mancata prova del danno nella sua stessa esistenza. È pertanto inammissibile il motivo di cassazione che censuri, mercé il richiamo a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, il concorde giudizio di fatto dei giudici di merito circa la carenza di prova di alcun danno risarcibile, anche in relazione al divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di costituzione di rendita vitalizia quale coadiutore familiare dell’impresa agricola condotta dal padre. L’INPS aveva inizialmente accolto l’istanza, riconoscendogli coevamente la pensione di anzianità con decorrenza dal 29.11.2011. In seguito l’Istituto aveva revocato il provvedimento, disconoscendo la sussistenza del rapporto di coadiuzione familiare e, dunque, la facoltà di ricorrere alla costituzione della rendita.

Il ricorrente aveva quindi convenuto in giudizio l’INPS per conseguire la pensione di anzianità e il risarcimento dei danni patiti per effetto delle dimissioni cui sarebbe stato indotto dall’iniziale accoglimento della domanda. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 132/2020, aveva confermato il rigetto di primo grado. Proposto ricorso per cassazione con tre motivi, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 13.11.2024.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 4° e 5°, l. n. 1338/1962, dell’art. 2, l. n. 9/1963 e delle norme in tema di prova, per avere la Corte di merito rifiutato di disporre la prova orale sulla durata del rapporto di coadiuzione familiare, pur dando atto che esso era fondato su prove scritte. La Corte reputa il motivo inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: i giudici territoriali non avevano affatto ritenuto l’esistenza di una prova scritta relativa a periodi antecedenti e successivi, ma avevano valutato, sulla base delle prove documentali prodotte dall’INPS, che nessun rapporto di coadiuzione sarebbe mai potuto sussistere nel periodo oggetto di riscatto, essendo venuta meno la qualità di coltivatore diretto del padre, presupposto ineliminabile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c., nonché delle norme sul riparto dell’onere probatorio, per avere la Corte territoriale affermato l’insussistenza di prova di danni risarcibili pur dando atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno sull’illiceità della condotta dell’INPS e sul nesso di causalità rispetto alle dimissioni. Il motivo è del pari palesemente inammissibile, perché pretende di censurare il concorde giudizio di fatto dei giudici di merito circa la mancanza di prova di alcun danno risarcibile, precluso in sede di legittimità anche in relazione al divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.

Con il terzo motivo il ricorrente si doleva della violazione degli artt. 1226 e 432 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso la possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa dei danni. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza e dell’entità materiale di un danno di cui risulti obiettivamente impossibile o anche solo difficile la determinazione, e non può essere invocata per sopperire alla mancata prova del danno nella sua stessa esistenza, come affermato da Cass. n. 8835 del 1991, Cass. n. 22115 del 2009, Cass. n. 31546 del 2018, Cass. n. 17607 del 2020 e Cass. n. 13515 del 2022.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori. La Corte dà altresì atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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