Licenziamento collettivo illegittimo se comunicazione art 4 comma 9 priva dei nominativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1360 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, che impone di indicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta, deve rendere ricavabili, oltre ai criteri, anche i presupposti fattuali della loro concreta applicazione, con indicazione dei nominativi dei lavoratori posti in mobilità e dei punteggi attribuiti. Essa cristallizza le ragioni del recesso e non tollera integrazioni successive. Il termine di sette giorni, previsto dall’art. 4, comma 9, come novellato dall’art. 1, comma 4, legge n. 92/2012, è cogente e perentorio: la sua violazione determina l’invalidità del licenziamento, a prescindere dalla successiva conoscenza degli elementi da parte dei lavoratori e dall’assenza di prova del danno.
Il Fatto
Una società aveva avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge n. 223/1991 e, contestualmente all’invio delle lettere di licenziamento ai primi trentadue dipendenti, aveva trasmesso la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli uffici competenti. Il lavoratore licenziato impugnava il recesso.
Il Tribunale accertava l’illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di comunicazione; la Corte d’Appello di Palermo confermava, rilevando che la comunicazione del 2 maggio 2019 non indicava il numero e i nominativi dei lavoratori coinvolti né consentiva il controllo sui criteri di selezione. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, sostenendo che la comunicazione iniziale, contenente i criteri generali e le graduatorie con i punteggi, fosse idonea, e che le comunicazioni successive di maggio avessero sanato ogni carenza.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la disciplina dei licenziamenti collettivi è una garanzia di natura essenzialmente procedimentale, operante su un duplice piano di tutela delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali (Cass. n. 19618 del 2011; Cass. n. 15694 del 2009). La comunicazione in esame è finalizzata a consentire ai lavoratori, ai sindacati e agli organi amministrativi il controllo sulla correttezza dell’operazione e sulla rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. n. 12344 del 2015; Cass. n. 19320 del 2016) e cristallizza le ragioni del recesso, impedendo al datore di lavoro di dedurre ex post modalità diverse.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: la parola “contestualmente” è stata sostituita con “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi” dall’art. 1, comma 4, legge n. 92/2012, mentre il dodicesimo comma dell’art. 4 sancisce che le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia se effettuate senza l’osservanza della forma prescritta. Il termine di sette giorni è cogente e perentorio (Cass. n. 29183 del 2018; Cass. n. 25807 del 2019) e la sua violazione comporta l’invalidità del licenziamento, anche quando i lavoratori abbiano successivamente conosciuto tutti gli elementi.
La Corte ribadisce poi (Cass. n. 9800/2022) che la generica indicazione dei criteri e dei punteggi rende illegittima la procedura, impedendo ogni verifica di coerenza tra criteri e concreta applicazione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente accertato che la comunicazione del 2 maggio 2019 non indicava il numero dei soggetti effettivamente posti in mobilità e che le successive comunicazioni del 6 e 14 maggio, prive di riferimento ai punteggi, non valevano a colmare la lacuna informativa, neppure quanto al dato dell’anzianità contributiva utile a verificare il criterio della vicinanza al pensionamento. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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