Valore doganale, commissioni d’acquisto escluse se l’agente non è terzo (Cass. civ. Sez. V n. 1744 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del valore doganale ai sensi dell’art. 32 del reg. CEE n. 2913/1992, le commissioni d’acquisto restano escluse dall’addizione al prezzo effettivamente pagato solo quando l’intermediario operi come vero mandatario dell’importatore, assumendone gli interessi e non la posizione di terzo. Qualora l’agente appartenga allo stesso gruppo del venditore e curi rapporti con i produttori per conto del solo compratore senza reale terzietà, la commissione costituisce un elemento economicamente rilevante da includere nella base imponibile doganale. La qualificazione non dipende dal nomen usato dal dichiarante né dalla rappresentanza diretta, ma dalla sostanza del rapporto, la cui prova incombe all’importatore. I diritti di licenza concorrono al valore quando siano riferiti alle merci da valutare e il loro pagamento costituisca condizione della vendita.

Il Fatto

Una società di diritto olandese e una società italiana hanno impugnato davanti alla CTP di Milano un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane aveva revisionato il valore doganale di merci importate nel 2014, irrogando le relative sanzioni. L’accertamento contestava il mancato inserimento nel valore dichiarato di costi per design e sviluppo, rimanenze, macchinari di produzione, diritti di licenza, commissioni di acquisto e noli.

La CTP ha respinto il ricorso e la CTR di Milano ha rigettato l’appello, ritenendo dovuti l’inserimento delle royalties e il pagamento dei diritti di licenza quale condizione della vendita, e giudicando generiche le censure sulle sanzioni. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, incentrato sull’inclusione delle commissioni d’acquisto nel valore doganale. Ricorda che, per le operazioni del 2014, trova applicazione il reg. CEE n. 2913/1992, poiché il reg. n. 450/2008 non ha avuto attuazione e il reg. n. 952/2013 si applica solo dal 1° giugno 2016. L’art. 32, par. 1, lett. i) esclude dal computo le commissioni di acquisto, definite dal par. 4 come le somme versate dall’importatore al suo agente per il servizio di rappresentanza nell’acquisto delle merci.

Il discrimine tra mediazione e commissione d’acquisto non risiede nel nomen né nella rappresentanza diretta, ma nella posizione sostanziale del terzo. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia 25.07.1991, causa C-299/90, la Corte osserva che il commissionario che agisce in nome proprio ma rappresenta l’importatore, che solo sostiene il rischio finanziario, non fa includere la propria commissione nel valore. Diversamente, il mediatore che opera per entrambe le parti, svincolato dal rapporto di fiducia, è figura distinta e la sua commissione va aggiunta al prezzo.

La prova della natura del rapporto e del ruolo dell’intermediario incombe all’importatore, attraverso contratti, pagamenti, corrispondenza e lettere di credito. Nel caso concreto il Buying Agency Agreement del 1° ottobre 2008 prevedeva che l’agente, società dello stesso gruppo del venditore, operasse per conto della ricorrente nei rapporti con i produttori: la sua posizione di terzietà va quindi esclusa, irrilevante essendo che agisse in nome proprio e senza rappresentanza diretta.

Quanto ai diritti di licenza, la Corte ricostruisce il quadro degli artt. 157, 159 e 160 DAC e richiama la sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 2017, causa C-173/15: l’addizione opera in presenza di tre condizioni cumulative — mancata inclusione nel prezzo, riferimento alle merci da valutare, pagamento quale condizione della vendita. Il pagamento è condizione quando, per l’importanza rivestita, il venditore non sarebbe disposto a vendere senza di esso; se il corrispettivo è dovuto a un terzo, occorre un legame tra venditore e licenziante, desumibile dagli indicatori del Commento n. 11 TAXUD/800/2002. La CTR ha correttamente applicato tali parametri, rilevando il controllo penetrante del licenziante sulla produzione.

Il primo motivo è infondato, avendo la CTR pronunciato sulla dedotta omessa pronuncia; il quinto è inammissibile per genericità. Ne segue l’accoglimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza e il rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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