Valore doganale, commissioni d’acquisto e sanzioni proporzionate (Cass. civ. Sez. V n. 1743 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valore doganale, le commissioni d’acquisto versate dall’importatore al proprio agente, che lo rappresenta nell’acquisto delle merci da valutare, sono escluse dall’addizionale di cui all’art. 32, par. 1, lett. a), n. i), CDC, non rilevando che l’agente abbia agito in nome proprio e senza rappresentanza diretta, ove difetti una posizione di terzietà rispetto alle parti. I diritti di licenza concorrono invece a formare il valore doganale quando non siano già inclusi nel prezzo e ricorrano le tre condizioni cumulative dell’art. 32, par. 1, lett. c), CDC, potendo la “condizione di vendita” desumersi dal potere di controllo e orientamento del licenziante sul fornitore. In tema di sanzioni doganali, ove sia proposto motivo sull’entità della sanzione e siano allegate circostanze utili, il giudice deve assicurarne l’adeguatezza e la proporzionalità al caso concreto e, se ciò non sia possibile in via interpretativa, può disapplicare la disciplina sanzionatoria limitatamente alla quantificazione.
Il Fatto
Una società di diritto olandese, operante nel settore dell’abbigliamento sportivo, importava merci nel 2014 e uno spedizioniere curava le relative dichiarazioni doganali. L’Agenzia delle dogane notificava un avviso di accertamento con cui rivedeva il valore doganale, contestando il mancato inserimento di costi per design e sviluppo, rimanenze, macchinari di produzione, commissioni d’acquisto, noli e diritti di licenza, e irrogava sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale confermava il rigetto degli appelli riuniti. Le due società proponevano separati ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello, resistiti dall’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione delle commissioni d’acquisto. L’art. 32 CDC distingue le commissioni e spese di mediazione, che si addizionano al prezzo, dalle commissioni di acquisto, che ne restano escluse. Il discrimine non è formale: rileva la posizione del terzo. Se l’intermediario agisce in nome proprio ma rappresenta l’importatore, che sopporta il rischio dell’operazione, la commissione è d’acquisto e non entra nel valore. Il Buying Agency Agreement dimostrava che l’agente apparteneva al medesimo gruppo dell’importatrice e operava per conto di questa, escludendo la terzietà propria del mediatore.
Sui diritti di licenza, la Corte ricostruisce il quadro degli artt. 157, 159 e 160 DAC e richiama la Corte di giustizia, 9 marzo 2017, C-173/15 (GE Healthcare): la rettifica presuppone che i corrispettivi non siano inclusi nel prezzo, si riferiscano alle merci da valutare e siano dovuti come condizione della vendita. La “condizione di vendita” sussiste quando il pagamento riveste importanza tale che, in difetto, il venditore non venderebbe. Il giudice d’appello ha fatto buon governo di tali indicatori, rilevando il penetrante controllo del licenziante sulla produzione.
Le censure che contestavano l’accertamento in fatto sono dichiarate inammissibili: la valutazione delle risultanze e l’interpretazione dei contratti spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.
Sul versante sanzionatorio, la Corte richiama il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell’Unione, applicabile anche al diritto doganale. La sanzione fissa di 30.000 euro prevista dall’art. 303, comma 3, lett. e), TULD, sostituito dall’art. 11 del d.l. n. 16 del 2012, non consente adeguamento al caso concreto. Il giudice di merito, investito di motivo sull’entità della sanzione, deve valutarne la proporzionalità e, ove l’interpretazione conforme non basti, può disapplicare la disciplina quanto alla quantificazione.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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