IVA e reverse charge: il produttore che rimborsa il «cash back» al consumatore non può operare la variazione in diminuzione ex art. 26, non essendo debitore dell’imposta a monte (Cass. trib. 10259/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10259/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 7058/2020) — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Presidente Tania Hmeljak, Relatore Salvatore Leuzzi.
Il principio di diritto
Nel regime di reverse charge (…) l’obbligo di assolvere l’IVA non grava sul cedente, bensì sul cessionario (…): il produttore o fornitore non diviene debitore dell’imposta per l’operazione che pone in essere e non può, per ciò stesso, pretendere di rettificare un’imposta che non ha mai addebitato né versato.
Il fatto
Una società chiedeva il rimborso IVA per gli anni 2015 e 2016 in relazione a operazioni promozionali di «cash back»: cedeva i telefoni cellulari ai rivenditori in regime di reverse charge (fattura senza addebito d’imposta), i rivenditori li vendevano ai consumatori finali con applicazione dell’IVA, e poi la società rimborsava ai consumatori una parte del prezzo. La società sosteneva che la riduzione del corrispettivo le desse diritto alla variazione in diminuzione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle entrate negò il rimborso; la Commissione tributaria provinciale e quella regionale della Lombardia respinsero il ricorso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La motivazione
Primo motivo (artt. 13, 19 e 26 d.P.R. n. 633/1972 e art. 90 della direttiva 2006/112/CE): infondato. La variazione in diminuzione ex art. 26 presuppone che la rettifica si inscriva nel medesimo rapporto impositivo dell’operazione originaria e faccia capo al soggetto che, per quell’operazione, è debitore d’imposta verso l’Erario. Nel reverse charge il debitore è il cessionario (il rivenditore), non il cedente: il produttore non ha addebitato né versato l’IVA sulla cessione a monte e non può quindi rettificarla. Il cash back al consumatore finale resta estraneo al rapporto impositivo a monte (fornitore/rivenditore) e non ne modifica il corrispettivo. Non è trasponibile il precedente Cass. n. 10104/2020, relativo al regime IVA ordinario, in cui il fornitore è debitore dell’imposta. Nessuna violazione dell’art. 90 della direttiva, che opera rispetto al soggetto passivo debitore.
Secondo motivo (legittimo affidamento e buona fede, artt. 10 e 11 l. n. 212/2000): inammissibile, perché sollecita una rivalutazione di merito — la CTR ha accertato che l’interpello riguardava una fatturazione ordinaria, non operazioni in reverse charge. È respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: i precedenti invocati (Elida Gibbs, C-317/94, e successivi) attengono al regime ordinario, strutturalmente diverso, e non pongono un dubbio interpretativo rilevante ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Esito: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in 18.000 euro per compensi.
Implicazioni pratiche
Chi opera con il reverse charge deve tenere presente che il diritto alla variazione in diminuzione dell’IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 spetta a chi è debitore dell’imposta sull’operazione — il cessionario — non al cedente che ha emesso fattura senza addebito. Un rimborso «cash back» concesso dal produttore direttamente al consumatore finale, economicamente uno sconto, non consente al produttore di recuperare un’IVA che non ha mai versato, restando fuori dal rapporto impositivo a monte. La regola sullo sconto «riconducibile all’operazione originaria» (Cass. n. 10104/2020) vale nel regime ordinario, dove il fornitore è debitore, e non è estensibile all’inversione contabile; anche la giurisprudenza UE Elida Gibbs presuppone un fornitore debitore d’imposta.
Provvedimento integrale: scarica il PDF