Errore revocatorio escluso se la censura investe la valutazione delle risultanze processuali (Cass. civ. Sez. I n. 1878 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dal provvedimento impugnato e l’altra dagli atti processuali. Esso deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, risultare con immediatezza e obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo. Resta invece escluso dall’area degli errori revocatori ogni sindacato sugli errori di giudizio e sulla valutazione delle risultanze processuali. Il motivo che contesti l’apprezzamento degli esiti della notificazione compiuto dal provvedimento impugnato è pertanto inammissibile, non vertendosi in ipotesi di errore di fatto revocatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord dichiarava il fallimento di una società, ritenendo regolare la notifica del ricorso e del decreto di comparizione e sussistenti i presupposti della procedura concorsuale. La società proponeva reclamo, deducendo vizi della notificazione — l’ufficiale giudiziario non si sarebbe recato all’interno del palazzo, al piano e all’interno indicati nella visura camerale — e l’insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il reclamo.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La Corte respingeva il ricorso, rilevando che l’art. 15, comma 3, legge fallimentare non impone ulteriori formalità quando il mancato rinvenimento dell’imprenditore presso la sede sia a lui imputabile, e giudicando irrilevante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la sua genericità. La società impugnava quindi l’ordinanza con ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, cui non resistevano né la procedura fallimentare né il creditore istante.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente deduce un errore di fatto, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe affermato che l’ufficiale giudiziario deve recarsi personalmente presso la sede della società e che ciò sarebbe esattamente avvenuto, mentre l’accesso sarebbe stato compiuto solo all’esterno del palazzo e non all’interno indicato nella visura camerale.
La Corte muove dalla nozione generale di errore revocatorio. Esso presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto; deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Deve inoltre risultare con immediatezza e obiettività, senza particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo.
Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 10040/2022), la Corte ribadisce che la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. non si estende alla pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. È esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Nel caso concreto, il motivo contesta proprio tale valutazione, in particolare gli esiti negativi della notifica presso la sede sociale accertati dal provvedimento impugnato. Il motivo è quindi inammissibile, perché investe un apprezzamento di giudizio e non un errore di fatto. La Corte aggiunge ulteriori profili di inammissibilità: il difetto di specificità, per avere il ricorso dedotto genericamente l’attività dell’ufficiale giudiziario senza dare conto delle risultanze della visura camerale, e la mancata confutazione della ratio decidendi, fondata sul deposito dell’atto presso la sede del comune per non avere nessuna persona riconducibile alla società risposto all’indirizzo della visura, in cui mancava ogni indicazione anche sui citofoni. Su questi profili motivatori il ricorrente non si confronta, prospettando un errore di fatto insussistente. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con nulla sulle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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