Specificità della domanda di interessi privilegiati in fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 33008/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, l’oggetto della domanda di insinuazione al passivo si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella domanda e nei documenti allegati. La richiesta di ammissione al privilegio degli interessi di mora non richiede l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati, essendo sufficiente l’indicazione della base giuridica che giustifica l’obbligazione. L’ammissione al chirografo dell’intero ammontare degli interessi rende illogico negare il privilegio per difetto di allegazione dei criteri di calcolo. Il privilegio si estende agli interessi anche nel periodo successivo all’anno in corso alla dichiarazione di fallimento e sino al primo riparto, nella misura legale.
Il Fatto
Riscossione Sicilia Spa proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento ex art. 98 l. fall. per ottenere l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo, dei crediti per interessi di mora maturati sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto respingeva l’opposizione, ritenendo generica la domanda di insinuazione, in quanto la società non aveva precisato il tasso di interesse annuo praticabile, né le modalità di calcolo, né la data di scadenza degli interessi. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso. Quanto alla specificità della domanda, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’oggetto della domanda ex art. 93 l. fall. si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute non solo nella domanda, ma anche nei documenti allegati. Nel caso di specie, la società aveva allegato alla domanda gli estratti dei ruoli, con il prospetto di ripartizione dei debiti, nei quali erano riportati la data di notifica delle cartelle, i codici tributo, l’anno di riferimento e l’importo degli interessi di mora, elementi sufficienti per il calcolo degli interessi. La Corte ha inoltre chiarito che, con riguardo agli interessi portati da cartella esattoriale, non è richiesta l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati, in quanto la base giuridica che giustifica l’obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia, richiamando Cass. Sez. U, 22281/2022.
La Corte ha poi ritenuto infondato il presupposto del tribunale secondo cui il privilegio non si estenderebbe agli interessi maturati oltre il biennio di cui all’art. 2749 c.c. Ha osservato che, dal combinato disposto dell’art. 54, comma 3, l. fall. e dell’art. 30 d.P.R. n. 602/1973, il privilegio si estende agli interessi anche nel periodo successivo all’anno in corso alla dichiarazione di fallimento, e sino al primo riparto, sia pure nella sola misura legale. Infine, la Corte ha rilevato che l’ammissione al chirografo dell’intero ammontare degli interessi rendeva illogica la decisione del tribunale di negare il privilegio per difetto di allegazione dei criteri di calcolo, poiché l’ammissione al chirografo costituiva un riconoscimento della determinatezza del credito. La Corte ha cassato il decreto impugnato, con rinvio al tribunale in diversa composizione.
Implicazioni Pratiche
- Documentazione allegata alla domanda: L’avvocato che agisce per l’ente creditore, nella domanda di insinuazione al passivo per interessi di mora, deve allegare tutta la documentazione idonea a consentire il calcolo, quali gli estratti dei ruoli, le cartelle di pagamento e i prospetti di ripartizione, che costituiscono parte integrante della domanda e ne integrano la specificità; non è sufficiente una mera enunciazione generica.
- Non necessaria l’indicazione dei tassi di interesse: In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore non è tenuto a indicare i tassi di interesse modificati nel tempo, essendo sufficiente l’indicazione della base giuridica (art. 30 d.P.R. n. 602/1973) e degli elementi fattuali (data di notifica delle cartelle e importi iscritti a ruolo) dai quali deriva il calcolo; l’avvocato deve eccepire la genericità della motivazione del giudice che richieda tale specificazione.
- Estensione del privilegio e ammissione al chirografo: La circostanza che gli interessi siano stati ammessi al chirografo non impedisce al giudice di riconoscere il privilegio su di essi, perché l’ammissione al chirografo attesta la determinatezza del credito; l’avvocato del creditore deve eccepire l’illogicità di una pronuncia che, da un lato, riconosce il credito (ammettendolo al chirografo) e, dall’altro, nega il privilegio per mancata specificazione degli elementi di calcolo.
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Nota della Redazione
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