Liquidazione giudiziale e prova della non fallibilità: onere del giudice di valutare i documenti alternativi ai bilanci non depositati (Cass. civ. n. 18407 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apertura della liquidazione giudiziale, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare costituiscono mezzo di prova privilegiato per dimostrare la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura, senza assumere valore di prova legale. In mancanza di tali bilanci, il debitore può fornire la prova della propria condizione con strumenti probatori alternativi, tra cui le scritture contabili e ogni altro documento idoneo a rappresentare i dati economici e patrimoniali dell’impresa. Il giudice che intenda non tenere conto dei bilanci non approvati e non depositati deve motivare specificamente le ragioni di tale scelta e procedere alla valutazione della documentazione prodotta, ivi inclusi i documenti depositati dopo la presentazione del reclamo ma prima dell’udienza di comparizione.
Il Fatto
La società, per il tramite della propria amministratrice, proponeva reclamo avverso la sentenza del tribunale di apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo di aver cessato l’attività sin dal 2015 e di rientrare nella nozione di impresa minore non assoggettabile alla procedura. La Corte di appello di Catania rigettava il reclamo, ritenendo non dimostrato il sottodimensionamento dell’impresa in ragione della mancata approvazione e del mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che non consentivano la verifica dei dati contabili. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo l’omessa valutazione della documentazione prodotta e l’erronea applicazione dei criteri di prova della non fallibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, riaffermando il principio per cui i bilanci depositati non costituiscono l’unico mezzo di prova utilizzabile dall’imprenditore per dimostrare la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Il debitore può avvalersi di mezzi probatori alternativi, come le scritture contabili e ogni altro documento, anche formato da terzi, idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Quanto ai bilanci non approvati e non depositati, la Corte ha precisato che il giudice può motivatamente non tenerne conto, ma resta onerato di verificare gli ulteriori elementi di prova prodotti. Nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva valutato i bilanci pubblicati dal 2011 al 2018, i modelli dichiarativi degli anni successivi e gli atti di gestione prodotti dopo la presentazione del reclamo, limitandosi ad affermare l’impossibilità di verificare i dati senza indicare le ragioni di tale scelta.
La Corte ha inoltre chiarito che la produzione di nuovi documenti è ammessa anche dopo la presentazione del reclamo, non essendo prevista alcuna decadenza per la mancata produzione in quella sede. Il giudice del reclamo avrebbe dovuto inoltre verificare la sussistenza dei requisiti di microimpresa ai sensi dell’art. 2435-ter cod. civ., considerato che le microimprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa al ricorrere delle condizioni di legge.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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