Autonomia del rendiconto concorsuale rispetto all’azione ordinaria ex art. 263 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9101 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di contestazione del rendiconto dei commissari liquidatori dell’amministrazione straordinaria, disciplinato dall’art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, è autonomo e speciale rispetto all’azione generale di rendiconto di cui all’art. 263 c.p.c., della quale non costituisce prosecuzione o continenza. La mera proposizione dell’azione ordinaria e la pendenza del relativo giudizio non consumano il potere dei curatori del fallimento, subentrati a seguito di conversione, di presentare le proprie contestazioni avverso il conto depositato dai cessati commissari ai sensi del citato art. 75, al fine di evitare l’approvazione definitiva del conto ex art. 75, comma 4, d.lgs. n. 270/1999. L’approvazione del conto da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza, di cui all’art. 75, comma 1, cit., è solo un’autorizzazione al deposito e non preclude il successivo controllo giudiziale. Il pagamento di crediti prededucibili da parte dei commissari liquidatori richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità di vigilanza, cui sono attribuiti i poteri del giudice delegato nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, già sottoposta ad amministrazione straordinaria, promuoveva l’azione di contestazione del rendiconto ex art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 nei confronti dei cessati commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n. 296/2006. I commissari avevano omesso il deposito del rendiconto nella procedura di amministrazione straordinaria, tanto che i curatori avevano prima agito in sede ordinaria ex art. 263 c.p.c., ottenendo una sentenza parziale che ordinava il deposito del conto, e successivamente, concesso il deposito, avevano proposto le contestazioni avanti al tribunale concorsuale, censurando il pagamento di crediti prededucibili in assenza di ammissione allo stato passivo e di autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Catania accoglievano le contestazioni della curatela.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dei commissari liquidatori, esclude in primo luogo che sull’approvazione del rendiconto si sia formato alcun giudicato sostanziale in sede ordinaria. La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere ha natura meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato, caducando le pronunce non definitive non passate in giudicato, con la salvezza, ex art. 310, secondo comma, c.p.c., delle sentenze non definitive di merito, quale quella che aveva accertato l’obbligo dei commissari di rendere il conto.
La Corte afferma l’autonomia del procedimento di rendiconto concorsuale, il quale non è una prosecuzione dell’azione generale di cui all’art. 263 c.p.c. Mentre l’azione ordinaria è un “contenitore” processuale a iniziativa di parte, finalizzato all’accertamento dell’obbligo di rendiconto e alla condanna al pagamento delle somme dovute, il modello concorsuale, di natura speciale, prevede un obbligo ex lege del gestore al deposito del conto, a fronte del quale l’iniziativa degli interessati è successiva e volta a sindacare la correttezza e la corrispondenza dell’operato ai precetti legali e alla diligenza professionale. Ne consegue che la proposizione dell’azione ordinaria non preclude ai curatori le contestazioni nella sede concorsuale, ove il conto non sia stato approvato.
Quanto alla sindacabilità della gestione, la Corte precisa che l’approvazione del conto da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, si limita ad autorizzare il deposito del rendiconto e non preclude le contestazioni di chiunque vi abbia interesse, ivi inclusa la curatela del fallimento. I commissari liquidatori, avendo gestito il patrimonio in sostituzione degli amministratori, sono comunque tenuti, sul piano sostanziale, a rendere il conto ai curatori.
Infine, la Corte dichiara inammissibile, per mancata confrontazione con la ratio decidendi, e infondato il motivo relativo all’applicazione dell’art. 111-bis l. fall. ai pagamenti di crediti prededucibili effettuati dai commissari. L’amministrazione straordinaria è disciplinata da una normativa speciale, rispetto alla quale la norma generale sopravvenuta non può derogare, con la conseguenza che i commissari non potevano procedere ai pagamenti in prededuzione senza la preventiva autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
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Nota della Redazione
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