La comunicazione via e-mail della pretesa tributaria è impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 1907 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’Amministrazione finanziaria trasmette via e-mail il contenuto di un avviso di accertamento non è un atto atipico, ma il mezzo di comunicazione dell’atto medesimo. Quando la e-mail riproduce integralmente la pretesa tributaria, identica in tutti i suoi elementi all’atto formalmente notificato, l’impugnazione proposta avverso di essa deve intendersi rivolta all’avviso e non alla comunicazione. In via generale, sussistendo la giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992, ogni atto, comunque denominato o comunicato, lesivo della posizione soggettiva del contribuente è impugnabile davanti al giudice tributario.

Il Fatto

Un notaio rogante riceveva dall’Agenzia delle entrate, a seguito di istanza di autotutela, una comunicazione via e-mail con cui l’Ufficio anticipava il contenuto di un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale, concernente un atto di divisione di un complesso immobiliare. Il contribuente impugnava quella comunicazione innanzi alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria regionale, in sede di revocazione, dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che la e-mail non rientrasse tra gli atti impugnabili e che l’avviso successivamente notificato, non impugnato, fosse divenuto definitivo. Avverso tale decisione il notaio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che il ricorso non contiene motivi specifici avverso la disposta revocazione, salvo un inciso generico e privo di autosufficienza all’inizio del secondo motivo, non qualificabile come autonoma censura.

Nel merito, il primo motivo è fondato e assorbe gli altri due. Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui l’Ufficio anticipava l’avviso di liquidazione, scaturito dall’istanza di autotutela e sostitutivo del precedente avviso annullato. La successiva notifica formale dell’avviso non era stata autonomamente impugnata.

La Corte osserva che la e-mail conteneva esattamente il secondo avviso di accertamento, integralmente trascritto. La comunicazione elettronica non costituisce un atto atipico, ma solo il mezzo di trasmissione dell’avviso, proprio per la coincidenza integrale tra quanto contenuto nella e-mail e quanto poi notificato formalmente. L’impugnazione, dunque, ha riguardato l’avviso di accertamento, non la comunicazione che lo veicolava.

Richiamando Sezioni Unite n. 40543 del 17/12/2021, la Corte ribadisce che l’atto tributario è perfetto e valido sin dall’emissione ed esplica i suoi effetti con la notificazione, momento susseguente e autonomo rispetto alla formazione dell’atto, con la conseguenza che i vizi della notifica non incidono sull’esistenza e validità dell’atto stesso.

In via generale, quando sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992, l’atto comunque denominato o comunicato, purché lesivo della posizione soggettiva del contribuente, è sempre ricorribile davanti al giudice tributario. Nel caso concreto la e-mail conteneva una pretesa tributaria identica in tutti i suoi elementi all’atto formale successivo: deve quindi ritenersi impugnato l’avviso e non la e-mail.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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