Autosufficienza del ricorso e limiti del giudizio di rinvio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12827 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di fatti che si assumono controversi e decisivi per il giudizio è inammissibile se il ricorrente non indica, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali tali fatti siano stati sottoposti alla valutazione dei giudici di merito. Nel giudizio di rinvio, inoltre, le censure che investono profili estranei al perimetro accertativo delineato dall’ordinanza rescindente non superano il vaglio di ammissibilità: il giudice del rinvio è vincolato al contenuto del giudizio demandatogli, sicché non può essergli rimproverato l’omesso esame di questioni diverse da quelle oggetto della rimessione.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, ai fini Irap e sulla base dell’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997, recuperava a tassazione un ricavo non dichiarato corrispondente al saldo negativo di cassa registrato in un determinato anno d’imposta, rettificando altresì il reddito d’impresa e il volume d’affari ai fini IVA. Il rilievo muoveva da irregolarità formali nella contabilità, ritenuta inattendibile, e dal mancato riscontro della tesi difensiva secondo cui le fatture passive erano state pagate con il contributo personale dei soci.

La Commissione tributaria regionale annullava dapprima l’atto, escludendo che le sole irregolarità contabili integrassero prova di evasione. Quella decisione era cassata con rinvio, con l’indicazione di verificare se la situazione reddituale dei soci fosse tale da giustificare l’esborso necessario a ripianare il deficit. Riassunto il giudizio, la C.T.R. confermava la sentenza di primo grado, rilevando l’assenza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati dai soci. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva l’omesso esame di fatti controversi e decisivi. La Corte lo dichiara inammissibile sotto distinti profili. Anzitutto la ricorrente non indica, in violazione del principio di autosufficienza, gli atti nei quali i fatti asseritamente decisivi sarebbero stati sottoposti al giudice di merito.

In ogni caso, la censura non consente di individuare la decisività dei fatti nel perimetro accertativo demandato alla C.T.R. in sede rescindente. L’ordinanza di rinvio aveva imposto di esaminare la situazione reddituale dei soci ai fini di verificare la capacità di ripianare il deficit di cassa e di pagare le fatture documentate. L’unica circostanza riferibile a tale verifica riguarda una annualità precedente a quella oggetto dell’accertamento, e non scalfisce il rilievo dei giudici di merito, secondo cui dei pagamenti e dei mezzi con cui sarebbero stati effettuati non vi è traccia alcuna.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 2729 cod. civ., assumendo che la C.T.R. avesse omesso di accertare l’esistenza di ricavi in nero e la ricaduta dell’inattendibilità contabile sulla determinazione dell’imponibile. La Corte lo ritiene inammissibile per la medesima ragione: la tesi non corrisponde al contenuto del giudizio di rinvio, che aveva già chiarito come l’inattendibilità delle scritture contabili, unita all’ammontare del deficit, rendesse necessario approfondire l’unica giustificazione fornita dalla contribuente.

Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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