Spese del terzo chiamato a carico dell’attore soccombente per causalità (Cass. civ. Sez. II n. 1958 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte attrice rimasta soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, trovando tale statuizione giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite. Ciò vale anche quando l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. In caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato restano invece a carico del chiamante quando la sua iniziativa sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell’attore verso il terzo. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è deducibile solo se l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovereto, con il quale era stata condannata a pagare alla controparte una somma a saldo di una fornitura di membrane destinate al filtraggio del mosto e della feccia del vino. L’opponente eccepiva che la merce consegnata era inidonea all’uso cui era destinata e chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
La convenuta chiamava in causa, a scopo di manleva, la produttrice tedesca delle membrane e la propria compagnia assicurativa. Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese anche in favore dei terzi chiamati; la Corte d’Appello di Trento confermava integralmente la decisione, regolando le spese del gravame secondo la soccombenza. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di regolazione delle spese e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. non è accolta: dopo la riforma operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale rileva solo come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato in modo sufficiente, tanto sul principio di causalità quanto su quello della soccombenza.
La Corte conferma la corretta applicazione del criterio di causalità. Quando la domanda principale è rigettata, le spese del terzo chiamato gravano sull’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, anche fuori dei casi di chiamata in garanzia; restano invece a carico del chiamante se la sua iniziativa è manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale verso il terzo. Sul punto è richiamata Sez. 3 n. 6144 del 2024.
Nella specie non ricorrono i presupposti di arbitrarietà o manifesta infondatezza: la chiamante sarebbe stata soccombente verso il terzo anche in caso di diverso esito della causa principale, e un ipotetico accoglimento della domanda attorea avrebbe potuto riverberarsi verso i terzi chiamati, produttore e assicuratore. Il ricorso è rigettato, con conferma del principio già espresso da Sez. 2 n. 23123 del 2019. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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