Il cessionario del credito subentra nell’azione revocatoria già promossa (Cass. civ. Sez. III n. 20552 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., il cessionario del credito è legittimato a intervenire nel giudizio promosso dal cedente, poiché con la domanda revocatoria si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore, facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito. Il diritto controverso non è il diritto di credito, ma l’inefficacia dell’atto; ciò nonostante l’art. 111 cod. proc. civ. trova applicazione, e il cessionario subentra nel processo quale successore nel diritto affermato in giudizio. Laggiudice di merito che neghi la legittimazione dell’intervenuto, sul presupposto dell’inapplicabilità della norma processuale, viola il principio di diritto consolidato.

Il Fatto

Una banca, creditrice di più soggetti, li cita in giudizio per ottenere la revocatoria di un fondo patrimoniale dagli stessi disposto dopo il sorgere del debito. Nel corso del processo la banca cede il credito a una società, che interviene nel giudizio tramite la propria mandataria.

Il Tribunale accoglie la revocatoria. La Corte d’appello, su impugnazione dei convenuti, dichiara inammissibile l’intervento della cessionaria, ritenendola succeduta nel credito ma non anche nell’azione volta a cautelarlo. La cessionaria propone ricorso per cassazione con unico motivo; i debitori resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 2901 e 1264 cod. civ. nonché dell’art. 111 cod. proc. civ. La tesi della ricorrente è che il cessionario sia legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche a intervenire nel giudizio già introdotto dal cedente, essendo portatore di un interesse attuale e concreto a un risultato utile e giuridicamente rilevante.

La Corte ritiene il motivo fondato. Chi subentra nel credito subentra anche nell’azione revocatoria diretta a tutelarlo contro gli atti che diminuiscono la garanzia patrimoniale. La Suprema Corte richiama un orientamento consolidato, individuato in Cass. n. 6130/2018 e, conformemente, in Cass. n. 20315/2022 e Cass. n. 5649/2023.

Il percorso argomentativo si fonda sulla qualificazione del diritto controverso. Nella revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto, non il diritto di credito. Tuttavia, poiché la domanda ex art. 2901 cod. civ. esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene del debitore, facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito, il cessionario può intervenire ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 7395/2024 e nuovamente Cass. n. 5649/2023, che hanno precisato come la cessione del credito in corso di causa non precluda l’intervento del cessionario nel processo. Il principio risulta quindi disatteso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue la cassazione della decisione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando il principio disatteso. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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