Eccezione di incompetenza territoriale derogabile incompleta: necessaria la contestazione di tutti i fori concorrenti, incluso quello dell’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 3419 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per essere ammissibile, deve essere formulata entro il termine di costituzione con l’indicazione di tutti i fori concorrenti. In particolare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, la parte è gravata dall’onere di contestare specificamente la sussistenza del criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c., deducendo l’inesistenza, nel territorio del tribunale adito, di una propria sede secondaria o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. La mancata contestazione, entro il termine preclusivo, di tale criterio comporta l’incompletezza dell’eccezione, che deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito. La produzione documentale, come la visura camerale, non equivale all’allegazione del fatto che il documento è volto a supportare. L’incompletezza dell’eccezione è rilevabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza.

Il Fatto

La società Strano s.p.a. otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Catania per il pagamento del corrispettivo di forniture di merce, per un importo di euro 20.931,75. La società ingiunta, Coedil Due s.r.l., proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Crotone, luogo della propria sede.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo che il foro del contratto andasse individuato presso il Tribunale di Crotone. Avverso tale decisione, la società creditrice proponeva ricorso per regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., affidandosi a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 19, 38 e 112 c.p.c. per non aver il Tribunale considerato che l’eccezione di incompetenza era stata formulata in modo incompleto, senza contestare tutti i possibili fori facoltativi.

La Suprema Corte ha accolto il motivo, richiamando il principio secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti. Con specifico riguardo alle persone giuridiche, ha precisato che l’onere di contestazione riguarda anche il criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c., ovvero la sussistenza di una sede secondaria o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel territorio del giudice adito.

Nel caso di specie, la società opponente aveva eccepito l’incompetenza senza dedurre l’inesistenza di tali elementi nel territorio di Catania. La Corte ha chiarito che la mancata contestazione entro il termine preclusivo determina l’incompletezza dell’eccezione, che deve considerarsi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice originariamente adito.

La Cassazione ha, inoltre, escluso che la produzione della visura camerale, allegata alla citazione in opposizione, potesse supplire all’omessa allegazione, in quanto la produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto che il documento è volto a supportare, non sussistendo per il giudice alcun onere di esame di documenti relativi a circostanze non tempestivamente dedotte.

La Corte ha infine rilevato che l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, essendo il giudice di legittimità tenuto ad esaminare la questione di competenza nei suoi presupposti, senza essere vincolato ai motivi formulati dalle parti. L’accoglimento del motivo, avente natura dirimente, ha assorbito l’esame dei restanti motivi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e declaratoria di competenza del Tribunale di Catania.

Nota della Redazione

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