Onere di allegare il pregiudizio da violazione processuale e prova dei requisiti (Cass. civ. Sez. I n. 2120 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che denuncia la violazione di norme processuali e la lesione del diritto di difesa ha l’onere di allegare il concreto pregiudizio derivato dalla violazione, non essendo sufficiente dedurre l’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria. Il motivo che si traduce in una rivalutazione del materiale probatorio, censurando il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito, è inammissibile sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove non si alleghi lo scostamento dalle regole di valutazione della prova. L’omesso deposito, da parte dell’imprenditore nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, si risolve in suo danno, essendo egli onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali.
Il Fatto
Il socio di una società in liquidazione ha proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società partecipata su richiesta del Pubblico Ministero. A fondamento del reclamo il ricorrente aveva dedotto l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., desumibili dalla contabilità interna e dai flussi informativi dell’attività di gioco lecito con vincite in denaro, inviati al concessionario di rete.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta: i dati non risultavano certificati come immodificabili, gli apparecchi non erano risultati inalterabili e mancava contabilità di riscontro. Il giudice del reclamo ha inoltre accertato che la società debitrice non aveva depositato i bilanci. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non essendo state inserite nel fascicolo telematico le note scritte del Procuratore Generale, che egli assumeva di non aver potuto visionare. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando la propria giurisprudenza (Cass., n. 27424/2023; Cass., n. 26831/2014): la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa.
Il ricorrente, ha precisato la Corte, ha l’onere di allegare quale concreto pregiudizio sia derivato dalla violazione, sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022; Cass., n. 27419/2021; Cass., n. 19759/2017). Nella specie, egli si è limitato a sostenere di non aver potuto visionare le note del Procuratore Generale, senza indicare lo specifico pregiudizio, peraltro da escludersi poiché la sentenza impugnata non menziona né valorizza alcuna nota scritta del Procuratore Generale ai fini della decisione.
Con il secondo motivo, sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i flussi delle giocate provengono da fonte certa, gestita da un soggetto esterno, e che il giudice di merito avrebbe travisato la prova. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato esso si traduce surrettiziamente in una rivalutazione della documentazione, censurando il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali (Cass., Sez. U., n. 34476/2019); dall’altro non risulta espressamente censurata la ratio decidendi relativa all’inidoneità della documentazione a ricostruire le soglie quantitative.
La Corte ha ribadito che la doglianza sulla violazione delle regole di valutazione della prova, sotto il paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione (Cass., Sez. U., n. 20867/2020).
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 15, quarto comma, l. fall., sostenendo che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., riaffermando che l’omesso deposito della situazione patrimoniale e dei bilanci degli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell’imprenditore, onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali (Cass., n. 25188/2017), né il giudice può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova (Cass., n. 625/2016). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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