Delega al viceprocuratore onorario e concorso nella rapina impropria (Cass. pen. n. 38229/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il viceprocuratore onorario può legittimamente svolgere le funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale dinanzi al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 116/2017, per tutti i reati diversi da quelli espressamente esclusi (omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche). In tema di rapina impropria, l’adesione a un’impresa criminosa che prevede l’impiego eventuale della violenza implica il consenso preventivo, configurabile il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., non quello anomalo ex art. 116. Il diniego delle pene sostitutive, se adeguatamente motivato con riferimento ai parametri di cui all’art. 58 l. n. 689/1981 (prevenzione del pericolo di recidiva e adempimento delle prescrizioni), si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Quattro imputate venivano condannate dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, per il reato di rapina impropria (plurimi episodi) in concorso. La Corte di appello di Venezia confermava la condanna, rigettando i motivi di gravame relativi alla legittimità della delega al viceprocuratore onorario, alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria anziché furto, al concorso di persone, e al diniego della sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive.
Avverso la sentenza di appello, le imputate proponevano ricorso per cassazione, deducendo: nullità per illegittima delega al VPO (artt. 23 d.lgs. 51/98 e 178, lett. b, c.p.p.); vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti (furto in luogo di rapina impropria); insussistenza del concorso di persone; illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, richiama l’art. 17 d.lgs. n. 116/2017, che consente al viceprocuratore onorario di svolgere le funzioni di PM nell’udienza dibattimentale dinanzi al giudice monocratico, escludendo solo i procedimenti relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, 590 e 590-sexies c.p.). Il processo di primo grado si è celebrato per reati diversi da quelli esclusi, sicché la delega è legittima.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non contraddittoria. La Corte di appello ha spiegato che le imputate, dopo aver sottratto beni, hanno posto in essere minacce e condotte aggressive nei confronti degli addetti alla sorveglianza, funzionali a conseguire l’impunità, integrando il paradigma della rapina impropria. Il comportamento seriale del gruppo, che agiva in concerto, alimenta la forza intimidatoria del gruppo, configurando il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., non il concorso anomalo ex art. 116. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 337/2009) secondo cui l’adesione a un’impresa criminosa che prevede l’impiego eventuale della violenza implica il consenso preventivo.
Sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle pene sostitutive, la Corte ritiene la motivazione adeguata. Il giudice di appello ha richiamato i parametri dell’art. 133 cod. pen. e ha argomentato l’inidoneità delle sanzioni sostitutive a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati e la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero adempiute, in conformità ai principi di cui all’art. 58 l. n. 689/1981 (Sez. 2, n. 8794/2024, Pesce). Le censure difensive, riproponendo le stesse argomentazioni già vagliate in appello, sono aspecifiche e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito.
Implicazioni Pratiche
- Delega al viceprocuratore onorario: la delega al VPO per l’udienza dibattimentale davanti al giudice monocratico è legittima per tutti i reati, eccetto omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche. La difesa che eccepisca la nullità deve verificare che il reato rientri tra quelli esclusi; altrimenti, la doglianza è infondata.
- Concorso nella rapina impropria: la semplice presenza nel gruppo, se l’impresa criminosa prevede l’eventuale uso di violenza, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., non il concorso anomalo ex art. 116. L’avvocato deve contestare la prova dell’adesione al piano criminoso e l’effettiva consapevolezza della violenza, non limitarsi a eccepire la mancata realizzazione materiale della violenza da parte del singolo.
- Dini ego delle pene sostitutive: il giudice che nega la sostituzione deve motivare in concreto, richiamando i parametri dell’art. 58 l. n. 689/1981 (idoneità a prevenire la recidiva e adempimento delle prescrizioni). La difesa deve allegare elementi positivi che dimostrino l’idoneità della pena sostitutiva a rieducare e a prevenire il rischio di recidiva, contestando l’eventuale genericità della motivazione.
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