Prededuczione dei crediti da atti compiuti in preconcordato con riserva (Cass. civ. Sez. I n. 82 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase conseguente alla domanda di concordato con riserva, il debitore può compiere senza autorizzazione del tribunale soltanto gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. La nozione di atti legalmente compiuti di cui all’art. 161, comma 7°, l.fall. va letta secondo l’art. 167 l.fall. e ruota attorno all’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori. Anche dopo la domanda con riserva la valutazione di ordinarietà o straordinarietà dell’atto si compie nell’interesse della massa dei creditori, non dell’imprenditore insolvente. Ne consegue che il debitore ha l’onere di offrire indicazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano: in difetto, l’atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio è considerato di amministrazione straordinaria e il relativo credito non è prededucibile.
Il Fatto
La società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società poi dichiarata fallita. Doleva della mancata ammissione di un credito di importo contenuto e del mancato riconoscimento della prededuzione su un credito già ammesso in chirografo di importo maggiore, corrispettivo di forniture di energia elettrica e gas eseguite tra l’1/3/2015 e il 31/5/2015.
La debitrice aveva depositato ricorso ex art. 161, comma 6°, l.fall. nel novembre 2014 e il tribunale aveva concesso il termine per il piano, autorizzando lo scioglimento di contratti pendenti con altro fornitore; il concordato non veniva però formalizzato e la società era dichiarata fallita nel maggio 2015. Il tribunale rigettava l’opposizione, escludendo il nesso funzionale tra il contratto di fornitura e la procedura concorsuale. La creditrice ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 161, comma 7°, e 111, comma 2°, l.fall., sostenendo che le prestazioni erogate nel periodo successivo al deposito del ricorso con riserva erano state di ordinaria amministrazione e necessarie alla prosecuzione dell’impresa, dopo lo scioglimento dei contratti con altro operatore.
Il motivo è inammissibile. La Corte richiama la Cass. n. 36370 del 2023: l’eccedenza dall’ordinaria amministrazione dipende dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare i creditori. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione aderenti alle finalità e alle dimensioni del patrimonio; ricadono nella straordinaria quelli che lo riducono o lo gravano di pesi cui non corrispondono acquisizioni di utilità reali e prevalenti.
Il criterio vale anche nella fase di concordato con riserva. Richiamando le Sezioni Unite n. 42093 del 2021, la Corte ribadisce che l’art. 167 l.fall. presidia l’interesse della massa e che la valutazione va svolta caso per caso. Nella fase di preconcordato è concessa la facoltà di compiere atti di gestione senza autorizzazione, ma sempre nel rispetto del fine di conservazione del patrimonio. La Cass. n. 14713 del 2019 precisa che il credito, per essere prededucibile, deve derivare da atti legalmente compiuti, e che un medesimo atto può essere ordinario dinanzi a una situazione di continuità aziendale e non esserlo dinanzi a un mero fine liquidatorio.
La prospettiva del concordato non può quindi essere del tutto “in bianco”: è necessaria un’indicazione, anche di massima, idonea a segnalare il tipo di proposta, per confrontare rispetto a essa gli atti consentiti. In difetto, l’atto incidente sul patrimonio è di amministrazione straordinaria e il credito non è prededucibile. Il motivo difetta di specificità: la ricorrente non ha allegato né l’assenza di pregiudizio patrimoniale né la coerenza del contratto con il tipo di proposta.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1173, 1218 e 2697 c.c., contestando l’esclusione del credito di importo minore, documentato da fatture unilaterali. Il motivo è infondato: nei contratti a prestazioni corrispettive, chi agisce per il corrispettivo deve provare il contratto e il proprio adempimento. Il fornitore di energia ha l’onere di provare di aver erogato la fornitura conformemente al contratto, integrando l’adempimento il fatto costitutivo del credito. La Cass. n. 17313 del 2020 e la Cass. n. 13395 del 2018 escludono che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configuri quando la censura investa la valutazione delle prove.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1173 c.c. – Fonti delle obbligazioni
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova