Confini e catasto decisivi se manca prova certa del confine (Cass. civ. Sez. II n. 2210 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di confini, il giudice di merito determina la linea di confine in base agli elementi forniti dalle parti che appaiano più attendibili e può ricorrere alle mappe catastali solo in via sussidiaria, ove manchino prove idonee a individuare il confine in modo certo. La valutazione sull’opportunità di disporre nuove indagini tecniche suppletive o integrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare adeguatamente il diniego. È inammissibile, per difetto di specificità e per il divieto dell’art. 348-ter c.p.c., il motivo di ricorso che denunci l’omesso esame del giudicato esterno senza indicarne ragioni ed estensione. Nel giudizio di cassazione, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità o di manifesta infondatezza, il procedimento va definito senza previa integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non destinatari della notificazione.

Il Fatto

I proprietari di un fondo convennero in giudizio il titolare del fondo confinante davanti al Tribunale di Larino, chiedendo che la linea di confine fosse individuata lungo un canale di scolo naturale e un preesistente ruscello, o in subordine secondo il catasto. Con la pronuncia n. 250/2013 il Tribunale determinò il confine sulla base delle risultanze catastali ricavate dalla consulenza tecnica d’ufficio e ordinò l’apposizione dei termini.

Il convenuto propose appello, chiedendo una nuova consulenza tecnica perché quella espletata in primo grado non aveva considerato la sostituzione del canale originario con la fognatura. La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 124/2021, rigettò il gravame. Il soccombente ricorse per cassazione con due motivi; i controricorrenti resistettero, deducendo anche l’omessa notificazione del ricorso ad alcuni eredi e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari. Rigetta l’eccezione di incompatibilità del consigliere autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e l’eccezione di nullità della notificazione, osservando che essa non è nulla verso i due eredi che si sono costituiti, avendo l’atto raggiunto il suo scopo. Quanto agli eredi non costituiti, il Collegio non dispone l’integrazione del contraddittorio, perché la manifesta infondatezza del ricorso impone di definire con immediatezza il procedimento: l’attività sarebbe ininfluente sull’esito e non vi sono esigenze di tutela del contraddittorio.

Respinge poi l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, fondata sull’avvio del procedimento di esproprio del tratto di fognatura da parte del Comune. Si tratta di un evento futuro e incerto, relativo a un procedimento tra ricorrente e Comune, al quale le controparti sono estranee.

Nel merito, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla sentenza n. 14/2001 del Tribunale di Larino, che avrebbe accertato un’occupazione arbitraria del fondo. Il motivo è inammissibile: la violazione dell’art. 115 c.p.c. attiene alla mancata considerazione delle prove, non al giudicato; quanto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, preclude il ricorso quando la pronuncia d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado. In ogni caso, il riferimento al giudicato esterno è privo di specificità, perché il ricorrente non ha indicato ragioni ed estensione della statuizione.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 950 c.c., sostenendo il valore meramente sussidiario delle mappe catastali e il difetto di motivazione sul diniego di nuova consulenza. La Corte lo ritiene infondato. Il consulente ha operato una ricostruzione storica deduttiva basata sulla media comparativa delle consulenze, tenendo conto della mutazione dei luoghi e delle risultanze catastali. La Corte d’appello ha così sufficientemente motivato il ricorso alle mappe catastali e il diniego di nuova indagine, non denunziabile il vizio motivazionale fuori dai casi limite, qui non ricorrenti.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e, avendo il Collegio deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., che configurano un’ipotesi normativa di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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