La probatio diabolica grava sull’attore in rivendicazione, non sul convenuto (Cass. civ. Sez. 2 n. 3690 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Colui il quale agisce per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., alla c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto. Tale onere probatorio grava sull’attore, non potendo essere invertito a danno del convenuto che si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda senza spiegare domanda riconvenzionale di rivendicazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost., dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità parziale.

Il Fatto

Un soggetto privato evocava in giudizio l’Arcidiocesi di Firenze, la Parrocchia di Santa Maria a Dicomano e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, rivendicando la proprietà di un dipinto di autore anonimo acquistato in buona fede presso una casa d’aste, ovvero invocandone l’usucapione. L’opera era stata sottoposta a sequestro penale per il reato di ricettazione, poi escluso con assoluzione, sul presupposto che costituisse bene ecclesiastico venduto in violazione del D. Lgs. n. 24 del 2004. Gli enti ecclesiastici, costituitisi in giudizio, resistevano alla domanda, eccependo che la vendita era avvenuta in violazione della normativa sui beni culturali e che la proprietà del dipinto era sempre rimasta in capo alla Chiesa.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda, dichiarando che il dipinto apparteneva all’attore. La Corte d’Appello di Firenze rigettava sia il gravame principale degli enti ecclesiastici sia l’appello incidentale sul quantum delle spese, ritenendo non dimostrata l’appartenenza “pubblica” dell’opera e non conseguita la prova della proprietà del dipinto in capo alla Chiesa. Avverso tale decisione l’Arcidiocesi e la Parrocchia proponevano ricorso per cassazione, affidandosi ad undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha innanzitutto esaminato, con priorità, l’ultimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando la sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale che, dichiarando l’illegittimità costituzionale parziale della normativa, ha ribadito la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti d’Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del motivo, essendo la composizione del collegio perfettamente aderente al dictum legislativo.

Passando al primo e al secondo motivo, esaminati congiuntamente, la Cassazione ha rilevato un errore logicamente preliminare nella decisione impugnata. La Corte d’Appello aveva, infatti, esaminato la questione della prova della proprietà del bene sul presupposto che gli enti ecclesiastici avessero proposto domanda di rivendicazione, mentre questi ultimi, convenuti in giudizio, si erano limitati a chiedere il rigetto della domanda di accertamento della proprietà avanzata dall’attore, senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale di rivendicazione. Il giudice del gravame ha pertanto operato una vera e propria inversione dell’onere probatorio, ponendo la prova a carico non del rivendicante ma dei soggetti nei cui confronti la domanda era stata proposta.

La Corte ha precisato che spettava all’attore, e non ai convenuti, assolvere all’onere della probatio diabolica prevista dall’art. 948 cod. civ., risalendo sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero giovandosi dell’eventuale affievolimento del proprio onere qualora fosse ravvisabile il riconoscimento della provenienza del bene da un comune dante causa. La Corte territoriale, invece, non ha configurato un acquisto a titolo originario in capo all’attore né ha accertato la sussistenza delle condizioni per l’usucapione o per l’acquisto a non domino ex art. 1153 cod. civ., omettendo di verificare il possesso al momento della proposizione della domanda e la buona fede dell’acquisto. L’accoglimento delle prime due doglianze ha determinato l’assorbimento degli altri motivi, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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