Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale e pregiudizialità della impugnazione della delibera (Cass. civ. Sez. II n. 2211 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione, rilevabile anche d’ufficio, nonché la sua annullabilità, ove quest’ultima sia dedotta in via d’azione con apposita domanda riconvenzionale ex art. 1137, comma 2, cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto. Tra la causa di opposizione e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ.; se pendono dinanzi al medesimo ufficio, trova applicazione l’art. 274 cod. proc. civ. per la riunione. In difetto di riunione o di declaratoria di continenza è possibile la sospensione ex art. 295 o art. 337, comma 2, cod. proc. civ. L’annullamento della delibera di riparto non esonera il giudice dell’opposizione dal verificare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria secondo i criteri legali.

Il Fatto

Un condominio milanese ha intimato decreto ingiuntivo a una società condomina per contributi condominiali fondati su una delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto di gestione, il preventivo e le spese di rifacimento del tetto, ripartendole in base a tabelle millesimali convenzionali. La società ha proposto opposizione, contestando l’applicabilità di quelle tabelle. L’opposizione è stata respinta in primo e in secondo grado.

In un separato giudizio è stata impugnata la stessa delibera, ottenendone l’annullamento in appello. I due procedimenti sono così giunti alla Corte di cassazione, che li ha riuniti per prevenire il rischio di contrasto tra giudicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021, che ha riconosciuto come oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per spese condominiali siano anche la nullità e l’annullabilità della delibera. Da ciò la Corte desume che, ove impugnazione e opposizione siano separatamente instaurate, tra gli esiti delle due cause sussiste quel rapporto di dipendenza proprio di ogni coesistenza tra una controversia sul credito e altra in cui si discute la validità del suo titolo costitutivo.

La ricostruzione delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 viene quindi letta come superamento del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio derogherebbe alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità. Ne deriva una relazione di pregiudizialità in senso tecnico, dovendo l’invalidità della decisione collegiale essere accertata per tutti i condomini.

Da qui i principi enunciati: continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ. tra le due cause pendenti dinanzi a giudici diversi; riunione ex art. 274 cod. proc. civ. se pendenti dinanzi al medesimo ufficio; sospensione ex art. 295 o art. 337, comma 2, cod. proc. civ. in difetto delle prime due soluzioni.

Sul ricorso del condominio avverso l’annullamento della delibera, la Corte conferma la lettura del giudice di merito: le tabelle contrattuali erano state convenute solo per i beni comuni espressamente menzionati, non per la totalità dei costi di gestione. Una tabella millesimale derogatoria del regime legale ex art. 1123, comma 1, cod. civ. richiede l’approvazione unanime dei condomini e deve definire in modo chiaro l’ambito della deroga. I motivi del condominio sono dichiarati infondati.

Sul ricorso della società condomina, il primo motivo è accolto: l’annullamento della delibera fa perdere efficacia all’ingiunzione, ma non preclude al giudice di pronunciare sul merito. Per le spese di manutenzione ordinaria e dei servizi comuni la delibera ha valore puramente dichiarativo; per la manutenzione straordinaria o le innovazioni ha valore costitutivo, con la conseguenza che il suo annullamento priva la pretesa di un requisito indispensabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *