Occupazione usurpativa di terreno estraneo alla dichiarazione di pubblica utilità: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 641 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133, primo comma, lett. g), c.p.a., esclusivamente quando il comportamento della P.A. sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Ove la realizzazione dell’opera pubblica abbia invece interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, nonché dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno costituiscono un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, e le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto.
Il Fatto
Il proprietario di alcuni terreni, acquistati mortis causa, citava in giudizio la società acquirente di un limitrofo appezzamento, la Provincia e la società di leasing, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di proprietà su alcune particelle che assumeva essere state illegittimamente occupate sine titulo a partire dal 2009, nel corso dei lavori di realizzazione di un complesso turistico, e successivamente cedute in provvisorio possesso alla Provincia per l’apertura di un tratto rettilineo in variante di una strada provinciale.
Le società convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che i fondi erano stati oggetto di una procedura espropriativa risalente al 1977, dichiarata di pubblica utilità, e che le particelle in questione erano state usucapite dalla Provincia ed erano entrate a far parte del suo patrimonio indisponibile. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la P.A. avesse agito nell’esercizio di pubblici poteri.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel decidere il ricorso, hanno preliminarmente ribadito che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che, a tal fine, rileva non la prospettazione delle parti ma il cosiddetto petitum sostanziale, individuato dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione, senza che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né essere determinata secundum eventum litis.
Con specifico riferimento alla materia dell’espropriazione per pubblica utilità, la Corte ha richiamato il principio per cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un originario provvedimento ablativo, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto congruo il rilievo per cui, se le aree oggetto di contesa fossero state già interessate da un precedente provvedimento di occupazione d’urgenza, la Provincia non avrebbe avuto necessità di ottenerne il provvisorio possesso dalla società acquirente nel 2010. Tale circostanza, unitamente al giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accolto l’azione possessoria del proprietario, ha indotto le Sezioni Unite a concludere che le porzioni di terreno oggetto dell’occupazione illegittima erano fin dall’origine estranee all’ambito della dichiarazione di pubblica utilità del 1977, sicché l’azione di rivendica non aveva alcuna relazione con il procedimento ablativo del tutto risalente e privo di seguito.
La Corte ha quindi qualificato la condotta della P.A. come un comportamento di mero fatto, posto in essere in carenza assoluta di potere, integrante un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), richiamando il proprio precedente orientamento. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, con assorbimento del secondo motivo di ricorso relativo alla condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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