Controlli investigativi e furbetti del cartellino: legittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2565 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I controlli investigativi disposti dal datore di lavoro tramite agenzie private non sono vietati, purché siano finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, e non siano diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori. È giustificato il ricorso a tali strumenti in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. La condotta di chi procede alla timbratura del cartellino senza essere presente sul luogo di lavoro costituisce comportamento fraudolento, idoneo a integrare un’ipotesi di truffa aggravata. La relazione investigativa non ha valore di prova piena, ma può concorrere, unitamente alla testimonianza dell’investigatore e al quadro probatorio complessivo, a fondare il giudizio di responsabilità.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di una società di trasporto pubblico veniva licenziato in tronco per avere, durante l’orario di lavoro, timbrato il cartellino di presenza pur allontanandosi dal posto di lavoro per dedicarsi ad attività personali. Il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra, ma la Corte d’Appello di Napoli riformava la decisione, ritenendo adeguata la sanzione espulsiva in ragione della lesione irrimediabile del rapporto fiduciario.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, censurando la legittimità dei controlli investigativi, l’utilizzo della relazione come fonte di prova, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in appello e il mancato coinvolgimento del Consiglio di disciplina previsto per il settore autoferrotranvieri.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che i controlli tramite agenzie investigative sono ammessi quando diretti a verificare condotte potenzialmente penalmente rilevanti o fraudolente. Nel caso di specie, l’indagine non mirava a un controllo generico dell’adempimento, ma a rilevare le condotte di chi marcava la presenza in ufficio senza lavorare, i cosiddetti furbetti del cartellino. Tali comportamenti integrano un’ipotesi di truffa aggravata, richiamandosi Cass. n. 17637/2016 e Cass. n. 8426/2014.

Quanto al valore probatorio della relazione, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio non solo sulla relazione stessa, ma anche sulla testimonianza resa dall’investigatore e sul quadro probatorio complessivo, con approfondimento delle contraddizioni dei testi di parte. Non vi è stata inversione dell’onere probatorio: il datore di lavoro non era tenuto a mettere a disposizione del lavoratore, in fase disciplinare, le fonti di prova. Richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte chiarisce che la doglianza sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.

Sul terzo motivo, i poteri istruttori d’ufficio in appello sono legittimi nel rito del lavoro, anche a prescindere da preclusioni probatorie, quando sussista una semiplena probatio o una pista probatoria che richieda conferma, come nel caso in esame (Cass. n. 26597/2020).

I motivi quarto e quinto sono inammissibili, poiché sollecitano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità: la testimonianza dell’investigatore, precisa e circostanziata, ha integrato la prova della condotta fraudolenta, e le censure non indicano alcun fatto decisivo omesso (Cass. Sezioni Unite n. 34476 del 2019).

Infine, i motivi sesto e settimo sono rigettati: l’attivazione del Consiglio di disciplina ai sensi degli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931 non era obbligatoria, non avendo il lavoratore presentato alcuna richiesta in tal senso, né censurato la mancata messa a disposizione della relazione, essendo sufficiente il rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *