Licenziamento per giusta causa, immediatezza della contestazione e accesso alla documentazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8149 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, è elemento costitutivo del diritto di recesso, ma va intesa in senso relativo: è compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione della complessità dell’accertamento della condotta del dipendente o dell’esigenza di un’articolata organizzazione aziendale, restando riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze che giustificano il ritardo. Costituisce invece questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, stabilire se l’arco temporale intercorso tra la scoperta dell’illecito e la contestazione leda il diritto di difesa del lavoratore. L’art. 7 della l. n. 300/1970 non impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dell’incolpato la documentazione aziendale a base della contestazione, salva l’esibizione dei soli documenti necessari a una difesa adeguata, che il lavoratore ha l’onere di specificare.
Il Fatto
Una dipendente di un istituto di credito, addetta a una filiale con il ruolo di gestore di clientela retail, riceveva una contestazione disciplinare per una serie di operazioni contabilizzate su dieci conti correnti e disconosciute dai clienti, consistenti soprattutto in prelevamenti di contanti eseguiti con credenziali rilasciate per singola operazione e in interrogazioni ripetute del sistema non giustificate da esigenze di servizio. All’esito del procedimento la banca intimava il licenziamento per giusta causa e agiva in riconvenzionale per il rimborso corrisposto ai clienti.
La lavoratrice impugnava il recesso nella fase sommaria prevista dalla legge n. 92/2012; il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello, in sede di reclamo, confermava la legittimità del licenziamento e accoglieva il reclamo incidentale della banca sul maggior importo risarcitorio. Ricorreva quindi per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, che muovono dall’assunto secondo cui alla lavoratrice sarebbe stata contestata solo la difformità delle firme. Il Collegio rileva che la contestazione era articolata e comprendeva anche operazioni effettuate all’insaputa dei clienti e le interrogazioni ingiustificate, accertate con esteso apprezzamento probatorio. Il rilievo sull’art. 5 della l. n. 604/1966 e sul ragionamento presuntivo è generico, perché la Corte di merito ha formato il convincimento su tutte le risultanze processuali e non ha dichiarato di ricorrere a presunzioni. Quanto alla mancata perizia calligrafica, la sentenza impugnata ha motivato le ragioni che ne escludevano la necessità.
Sul quarto motivo, relativo al principio di immediatezza, la Corte richiama l’indirizzo consolidato: Cass. n. 19115 del 2013, n. 15649 del 2010, n. 11100 del 2006, n. 22066 del 2007, n. 23346 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 22617/2024. Il ritardo rileva solo se determina un ostacolo alla difesa effettiva, considerato che la ponderata valutazione dei fatti deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore. Nel caso concreto la Corte di merito ha collegato la tempestività all’audit concluso il 4 dicembre 2018 e alla contestazione del 17 dicembre 2018, valorizzando la complessità delle indagini su una pluralità di operazioni.
Il quinto motivo, sul diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri colleghi, è inammissibile: la censura non si confronta con la statuizione della Corte distrettuale secondo cui le allegazioni non erano sufficientemente specifiche per affermare neppure l’identità delle condotte illecite, e non impugna specificamente il rigetto delle prove richieste.
Quanto al sesto motivo, la Corte ribadisce che l’art. 7 della l. n. 300/1970 non prevede un obbligo generalizzato di messa a disposizione della documentazione aziendale, salva l’esibizione dei documenti necessari a una difesa adeguata, con onere del lavoratore di specificarli: richiama Cass. n. 27093 del 2018, n. 23304/2010, n. 50/2017 e Cass. n. 6486/2024. La lavoratrice aveva avuto l’esame documentale richiesto e due audizioni, senza aver mai indicato quali ulteriori atti le servissero.
Infine, il settimo motivo è infondato: la doglianza sul risarcimento non considera che l’intera motivazione della Corte territoriale era dedicata a dimostrare la responsabilità della lavoratrice per le condotte addebitate, con richiamo ai documenti dei rimborsi, dell’audit e delle operazioni disconosciute. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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